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Provincia di Aosta

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Accesso alle banche dati

Il D.L. 132/2012 art. 19 ha introdotto la possibilita’ per l’Ufficiale Giudiziario di accedere in collegamento telematico diretto,previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o del Giudice Delegato,alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per la ricerca dei beni intestati al debitore.

L’art. 155 quinques c.p.c. prevede che,in assenza di collegamento telematico, il creditore,previa autorizzazione del Presidente del Tribunale o del Giudice Delegato,puo’ ottenere le informazioni contenute nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni direttamente dai gestori delle stesse.

Ne consegue che,nell’ambito delle procedure esecutive,il creditore(personalmente o tramite avvocato patrocinante)-autorizzato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice Delegato-puo’ richiedere visure nominative presso le Unita’ Territoriali/Aree Metropolitane A.C.I. senza applicazione di oneri.

Le disposizioni sono valide per i procedimenti esecutivi a decorrere dal 11/12/2014 e si estendono anche al:sequestro conservativo,procedimenti in materia di famiglia,gestione di patrimonio altrui.