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Provincia di Aosta

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Pignoramento

Il pignoramento è l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzata (artt. 491 e segg. c.p.c.) finalizzata a soddisfare il diritto del creditore qualora il debitore non adempia spontaneamente all’obbligazione.


Il pignoramento dei veicoli "si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione" e viene eseguita l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c.


Per quanto riguarda la trascrizione del pignoramento al PRA il comma 5 dell’art. 521-bis c.p.c. prevede che "eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri".


DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE


Titolo: copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento notificata alla parte o copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciata dalla cancelleria del Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).


Certificato di Proprietà: il pignoramento è una formalità che rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP, (c.d. formalità in odio alla parte), in quanto normalmente tale documento è in possesso del debitore che potrebbe rifiutarsi di consegnarlo al creditore. Qualora la formalità sia stata eseguita senza esibizione del CdP, il provvedimento verrà annotato in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.In questo caso va utilizzato come nota di presentazione il mod. NP3.


IMPORTI


Emolumenti € 27,00

Imposta di bollo: € 48,00 con rilascio del CdP; € 32,00 senza rilascio del CdP.

Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat (non sono accettate carte di credito né carte BancoPosta).


CASISTICHE PARTICOLARI


L’annotazione dell’atto di pignoramento non impedisce la successiva trascrizione di atti di trasferimento di proprietà aventi ad oggetto il bene pignorato.

Ai sensi dell’art. 2914 c.c. sono inefficaci, anche se anteriori al pignoramento, le alienazioni di autoveicoli che siano state trascritte successivamente al pignoramento.

L’atto di pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo sia intestato al PRA a un soggetto diverso dal debitore, purchè tale atto sia stato notificato sia al debitore che al terzo intestatario del veicolo pignorato.
L’atto di pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo sia cointestato a più soggetti ma non tutti i cointestatari sono obbligati nei confronti del creditore procedente (art. 599 c.p.c.); in questo caso l’avviso di pignoramento deve essere notificato, a cura del creditore, agli altri comproprietari.