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Modulistica
Domanda di rimborso importi versati in eccesso
DICHIARAZIONE DI VENDITA (con firma unilaterale del venditore) - Mod. A L’art. 10 del D.M. 2 ottobre 1992 n. 514, nel sostituire il foglio complementare dei veicoli con il certificato di proprietà, ha stabilito che la dichiarazione di vendita deve essere redatta nel riquadro “T” sul retro dello stesso certificato, appositamente predisposto per contenere sia la nota di richiesta della formalità che la dichiarazione autenticata. Nei casi, ormai residuali, in cui il veicolo oggetto della vendita non risulti ancora provvisto del certificato di proprietà e il venditore sia invece in possesso del vecchio foglio complementare, la dichiarazione di vendita, sottoscritta unilateralmente dal venditore, non può essere redatta sul foglio complementare e dovrà essere stilata su foglio a parte secondo lo schema indicato.
DICHIARAZIONE DI VENDITA DI PROPRIETARIO NON INTESTATARIO. (Ai sensi dell’art. 2688 c.c.) - Mod. C. Nei casi in cui il venditore si dichiari proprietario ma non intestario al P.R.A. e, in tale qualità, venda il veicolo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2688 c.c., la relativa dichiarazione di vendita non può essere redatta sul certificato di proprietà, ma deve invece essere stilata su foglio a parte secondo lo schema indicato dal Mod. C Formato PDF - Formato DOC. In questa ipotesi la dichiarazione è sempre sottoscritta unilateralmente dal venditore. Si precisa inoltre che la trascrizione del trasferimento di proprietà ai sensi dell’art. 2688 c.c. non è ammissibile qualora il venditore non abbia la disponibilità del certificato di proprietà (o del foglio complementare) o perchè andato smarrito o per qualsiasi altra ragione.
ACCETTAZIONE DI EREDITA’- Nel caso in cui l’intestatario del veicolo sia deceduto, l’erede (o gli eredi) devono trasferire la proprietà a proprio nome sottoscrivendo un atto di accettazione di eredità (c.d.atto mortis causa).
Unico erede
Più Eredi
ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON CONTESTUALE VENDITA - Quando l’intestatario del veicolo sia deceduto, l’erede (o gli eredi) può/possono decidere di vendere il veicolo ad un terzo. In tal caso può essere redatto un unico atto . Si chiarisce che, in entrambi i casi sopra descritti, pur venendo stilato un unico atto, esso contiene in realtà due trasferimenti di proprietà, il primo “mortis causa” dal defunto a tutti gli eredi e il secondo dagli eredi al terzo (o all’erede) acquirente. Di conseguenza, al P.R.A. dovranno essere presentate contestualmente due pratiche, per ognuna delle quali dovranno essere versati gli importi dovuti.
Modello :
DICHIARAZIONE DI VENDITA A TUTELA DEL VENDITORE - L’art. 11 del D.M. 2 ottobre 1992 n. 514, prevede che, qualora l’acquirente non abbia provveduto alla trascrizione, “il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà”. In tal caso la dichiarazione di vendita, a suo tempo già resa dal venditore e non più nella sua disponibilità, dovrà essere reiterata senza esibizione del certificato di proprietà (o del foglio complementare). A titolo informativo, si precisa che la trascrizione del trasferimento di proprietà sarà effettuata dal P.R.A. su richiesta del venditore senza rilascio del certificato di proprietà. Detto certificato sarà eventualmente rilasciato all’acquirente, divenuto intestatario, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.
Modello :