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Perdita di possesso
Perdita di possesso
L’intestatario al PRA, qualora perda la disponibilità del veicolo, può richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso.
Tale annotazione produce la cessazione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi di imposta successivi a quello in cui si è verificato l’evento (in relazione alla decorrenza dell’interruzione dell’obbligo tributario è comunque necessario far riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali), mentre non incide sull’intestazione del veicolo, che continua ad essere iscritto al PRA a nome dello stesso soggetto.
Presupposti
La perdita di possesso del veicolo può verificarsi a causa dei seguenti eventi:
furto (o rapina) del veicolo;
appropriazione indebita;
truffa (che può essere annotata al PRA esclusivamente nel caso in cui non sia stato ancora trascritto l’atto di vendita con cui è stata realizzata la truffa);
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o della P.A. che comportino l’indisponibilità del veicolo (confisca, sequestro, pignoramento ecc.);
sentenza del Giudice di Pace (o di altro Organo Giurisdizionale) che abbia accertato che l’intestatario ha perduto il possesso del veicolo;
altri eventi non altrimenti documentabili.
Per l’elenco completo degli eventi consulta la tabella delle causali perdite di possesso e rilascio del CdP
Chi può richiedere l’annotazione della perdita di possesso
L’annotazione della perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo o da chi ne ha la rappresentanza legale (in caso di persone giuridiche o di soggetti incapaci legalmente di agire).
Oltre all’intestatario, possono richiedere l’annotazione della perdita di possesso anche i seguenti soggetti:
gli eredi dell’intestatario del veicolo;
i soggetti chiamati all’eredità che hanno formalmente rinunciato alla stessa;
il procuratore legale al quale l’intestatario al PRA abbia conferito procura generale comprensiva, in quanto tale, di ogni genere di operazioni attinenti il veicolo (sono invece esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, ameno che non sia prevista nella procura la possibilità di richiedere la perdita di possesso);
il curatore fallimentare, non disponendo più il soggetto fallito (intestatario al PRA) del veicolo.
In caso di cointestazione del veicolo l’annotazione della perdita di possesso può essere richiesta da uno solo degli intestatari.
Se si tratta di una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quest’ultima deve essere sottoscritta da tutti gli intestatari e corredata dalle fotocopie dei documenti di identità degli stessi.
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha ribadito che le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 possono essere utilizzate limitatamente "agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani" (art. 3 comma 2). Pertanto, per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea l’annotazione di una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva è ammissibile solo nei seguenti casi:
dichiarazione sostitutiva che attesti la circostanza di aver presentato denuncia/querela di sottrazione per appropriazione indebita;
dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la resa denuncia di furto (o rapina) del veicolo.
Documentazione richiesta
Per richiedere l’annotazione della perdita di possesso occorre presentare la seguente documentazione:
Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare): in caso di furto o smarrimento del CDP occorre allegare la relativa denuncia o la dichiarazione di resa denuncia; nella perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva, l’interessato che non ha più la disponibilità del CDP può indicare tale circostanza nella stessa dichiarazione sostitutiva;
come nota di presentazione si utilizzerà il CdP; solo in caso di indisponibilità del CdP o in presenza del Foglio Complementare si utilizzerà, invece, la nota libera NP-3B;
documentazione attestante il presupposto per la richiesta della perdita di possesso, come specificato nella tabella delle causali perdite di possesso e rilascio del CdP
fotocopia documento identita’ del richiedente
Nel caso di annotazione al PRA di una perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva (causale DS), considerando la finalità essenzialmente fiscale di tale formalità, il rilascio del CdP non è più dovuto
Costi
Per annotare la perdita di possesso è dovuta la corresponsione dei seguenti importi a titolo di imposta di bollo:
perdita di possesso con rilascio del CdP:
€ 32.00 se si utilizza il CdP come nota di presentazione;
€ 48.00 se si utilizza il mod. NP-3B;
perdita di possesso senza il rilascio del CdP:
€ 16.00 se si utilizza il CdP come nota di presentazione;
€ 32.00 se si utilizza il mod. NP-3B