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PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Perchè il Pubblico Registro Automobilistico Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) è stato istituito nel 1927 per eliminare incertezze e conflitti inerenti alla proprietà dei veicoli e al fine di rafforzare le posizioni giuridiche di chi vanta diritti reali di garanzia su un veicolo. Così si è passato da un regime di bene mobile comune, dove il "possesso vale titolo", al regime di bene mobile registrato. Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione. La normativa di riferimento è costituita dalla legge istitutiva del PRA (R.d.l.436/27), dalla legge 187/90, con la quale si è dato avvio alla automazione del PRA, e dal D.M. 514/92, che ne costituisce il regolamento di attuazione. I motivi dell’opportunità dell’Istituto del PRA nel nostro sistema giuridico sono: la tutela dei terzi la sicurezza dei traffici commerciali La certezza dei rapporti giuridici (l’esigenza di certezza nel diritto è molto sentita specie in un sistema in cui la pletora delle leggi impedisce anche ai giuristi una completa e chiara visione delle norme) Il PRA informatizzato, oltre ad assolvere alle sue funzioni istituzionali, rappresenta un patrimonio informativo sul mondo dell’auto idoneo a fornire dati sui veicoli che possono risultare utili a vari fini (mobilità, inquinamento, mercato, ecc.), in un ambito di continuo sviluppo ed evoluzione.

Il PRA non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato. Il Pubblico Registro Automobilistico, infatti, viene gestito in un regime di completo autofinanziamento sulla base di tariffe corrisposte dai singoli utilizzatori del servizio, quando e se lo utilizzano, nella misura stabilita con decreto ministeriale e variabile tra €7,44 ed € 20,42 . Quando si trascrive una formalità al PRA devono essere pagate: L’Imposta Provinciale di Trascrizione per le Province L’Imposta di Bollo di competenza dello Stato Bollettini postali per la Motorizzazione

La gestione del Pubblico Registro Automobilistico da ben 80 anni, certifica la proprietà di oltre 45 milioni di veicoli oggi circolanti in Italia. AI sensi dell’art. 22 del D.M. 514/92 è consentito a chiunque di conoscere la situazione giuridico-amministrativa attuale di un veicolo (compresi dati relativi all’intestatario), sulla base del numero di targa, chiedendo una "visura" al Pubblico Registro Automobilistico. L’istituzione del PRA è stata effettuata con il R.D.L. n. 436 del 15/3/1927 e la gestione è stata affidata all’Automobile Club d’Italia. Con il R.D. n. 1814 del 29/7/1927, fu approvato il regolamento di attuazione. Al PRA devono essere registrati: contratti di compravendita di autoveicoli; diritti di garanzia inerenti agli autoveicoli (ipoteche). Nell’art. 815 del codice civile del 1942, viene stabilito che i beni iscritti nei pubblici registri sono soggetti a specifiche disposizioni normative e che solo in mancanza di queste, sono regolati secondo le disposizioni dei beni mobili. Nell’art. 2684 del codice civile, si conferma per gli autoveicoli il sistema della trascrizione al PRA, in particolare: atti di vendita e comunque tutti i negozi giuridici e i provvedimenti che a qualunque titolo producono effetti sulla proprietà di un veicolo; contratti che riguardano i diritti di usufrutto di un veicolo; domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione o che abbiano il fine di impugnare la validità della trascrizione; pignoramento e il sequestro conservativo del veicolo. L’art.2810 del codice civile inserisce inoltre gli autoveicoli tra i beni mobili su cui è possibile iscrivere l’ipoteca. Al titolo sesto del Codice Civile “Tutela dei Diritti” agli articoli 2683 e seguenti viene disciplinata la trascrizione degli atti riguardanti i beni mobili registrati Con l’art. 10 della legge n. 172 del 8/7/2003 si è esclusa la registrazione al PRA dei rimorchi aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t.

ORGANIZZAZIONE

L’archivio del PRA è organizzato secondo una "base reale", secondo cui "ogni autoveicolo viene iscritto nel foglio del PRA che porta il numero progressivo corrispondente a quella della licenza di circolazione" come recita l’art. 2 del R.D. n. 1814/27. Di conseguenza, tutte le richieste devono essere richieste con riferimento alla targa dei veicolo. Il PRA infine è organizzato su base provinciale e nel PRA di ogni provincia devono essere iscritti tutti gli autoveicoli dei residenti in quella provincia e sempre nello stesso PRA anche le formalità successive, purché richieste da residenti della stessa provincia. In caso di passaggio di proprietà a favore di un residente di un’altra provincia, si trasferirà la competenza in quest’ultima, dove poi andranno richieste tutte le formalità successive. L’automazione del PRA, e l’istituzione dello Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), hanno permesso di richiedere le formalità e il rilascio del Certificato di Proprietà (CDP), senza vincolo di competenza di conseguenza presso gli uffici di un altro PRA. Il PRA è gestito dall’ACI - Automobile Club d’Italia - Ente Pubblico non Economico.