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Emergenza Epidemiologica Covid 19 - Alcune Indicazioni Utili

Come posso annotare la sospensione del fermo amministrativo in questa fase di chiusura degli Uffici?

E’ possibile richiedere la sospensione del fermo amministrativo inviando la documentazione prevista per questo tipo di formalità tramite PEC all’indirizzo: ufficioprovincialeavellino@pec.aci.it oppure tramite e-mail ordinaria all’indirizzo: unita.territoriale.aci.avellino@aci.it, accompagnata dalla ricevuta di pagamento tramite bollettino PagoPA degli importi dovuti.

E’ possibile concedere l’esenzione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) su un veicolo cointestato a due soggetti entrambi con disabilità?

Si conferma il diritto all’esenzione IPT per un veicolo cointestato a due persone disabili entrambe con patologie che danno diritto al beneficio fiscale, sempre a condizione che nessuno dei due soggetti disabili risulti intestatario di altro veicolo su cui si sia già usufruito dell’esenzione.

Posto che non è possibile fruire dell’esenzione IPT per i disabili in caso di cointestazione del veicolo, tale regola trova applicazione anche nel caso in cui viene richiesta la cointestazione del veicolo in capo ad entrambi i genitori di minore disabile, che risulta dalle dichiarazioni dei redditi (allegate alla pratica) a loro carico al 50%?

In questo caso è possibile cointestare il veicolo ad entrambi i genitori del disabile in quanto fiscalmente a carico di entrambi usufruendo dell’agevolazione IPT. Infatti l’art. 8 della legge n. 449/97 dispone che le agevolazioni si applicano alle cessioni effettuate nei confronti dei disabili o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Quali sono i soggetti legittimati a richiedere formalità allo STA PRA?

Legittimati a chiedere le formalità allo STA PRA sono i seguenti soggetti: 1)l’acquirente intestatario identificato nei modi di legge;2) i soggetti privati diversi dall’acquirente /intestatario muniti di delega 3) gli studi di consulenza automobilistica che non abbiano attivato lo STA in proprio mediante esibizione del tesserino identificativo rilasciato dalla Provincia 4) i soggetti previsti ex lege (es. demolitori autorizzati ex DPR n. 209/2003 e successive modifiche) Riferim. lett. circ. n. 10375/2002.

E’ possibile invertire l’ordine dei cointestatari al PRA? Con quali modalità?

La rettifica dell’intestazione è possibile con la presentazione della nota di richiesta indicando nello spazio "altri dati" che viene chiesta l’inversione dell’ordine degli intestatari. E’ possibile utilizzare come nota il CDP e la formalità è assoggettata a imposta di bollo e emolumenti.

E’ possibile presentare al PRA una richiesta di radiazione per utilizzo del veicolo per gare su pista o circuiti privati?

A seguito di chiarimenti prevenuti dal ministero dei Trasporti, è stato precisato che non è possibile richiedere la radiazione per le suddette causali non più previste a seguito della modifica dell’art. 103 Codice della Strada, operata con D.lgs. n. 149/2006.

Un soggetto che aveva immatricolato il veicolo (ante STA) e mai iscritto al PRA è defunto. Possono gli eredi chiedere direttamente l’iscrizione o devono ottenere una sentenza del giudice di pace per iscrivere il veicolo in capo al defunto e poi fare la successione?

Il veicolo può essere iscritto direttamente a nome degli eredi del defunto intestatario della carta di circolazione previo aggiornamento della carta di circolazione a nome degli eredi (cfr anche lett. circ. DT n. 7836 RU del 04.04.2014 ).

Come posso effettuare al PRA una visura nominativa da un soggetto del quale ho bisogno di sapere se ha veicoli intestati per procedere ad un eventuale pignoramento?

Il PRA, archivio su base reale, non richiede particolari cautele per le richieste di visura su targa. Basta che l’operatore identifichi il soggetto richiedente allo sportello. Nel caso di visure su base nominativa, queste ultime sono possibili solo se a richiedere la visura è il diretto interessato, o un suo delegato. Nel caso di specie, l’avvocato patrocinante potrà esibire un titolo (atto di citazione, decreto ingiuntivo, sentenza, etc.) per ottenere la visura a carico del soggetto indicato ne provvedimento.

Che differenza passa tra una visura nominativa all’attualità e una visura nominativa storica?

La prima riguarda i veicoli che il soggetto ha intestati nell’anno in corso; la seconda quelli che ha avuto intestati ma di cui ha perso il possesso, per successiva vendita, perdita di possesso, demolizione.

Come posso intestarmi un veicolo mai iscritto al PRA, ma di evidente valore storico?

Occorrerà rispettare alcuni passaggi. Se del veicolo si conservano le targhe e documenti (foglio complementare e carta di circolazione), l’utente, dopo aver iscritto il veicolo all’ASI o ad un altro club federato, si potrà recare al PRA e presentare una dichiarazione di vendita (sottoscritta da un terzo soggetto che si dichiari possessore del bene), con la corresponsione di un’Imposta Provinciale di Trascrizione pari ad € 52,00, oltre gli altri importi previsti per legge e la documentazione PRA ( foglio complementare e copia carta di circolazione) o eventuale denuncia di smarrimento. Se non vi sono le targhe, il veicolo andrò ritargato alla Motorizzazione, per poi trovare iscrizione al PRA nelle modalità suindicate.

E’ possibile radiare un veicolo su cui grava la sospensione del fermo amministrativo?

Qualora sul mezzo risulti trascritto un provvedimento di fermo amministrativo e l’intestatario abbia provveduto alla rateizzazione dell’importo del fermo presso l’agenzia delle Entrate per la Riscossione, non può procedere alla radiazione fino al pagamento dell’intero debito.

Quale documentazione è necessaria per la cancellazione del Fermo Amministrativo sul mio veicolo?

La documentazione necessaria per la cancellazione del fermo amministrativo è la seguente: certificato di proprietà, provvedimento di revoca del fermo rilasciata dall’Agenzia delle Entrate per la Riscossione , il versamento di un importo di € 32,00 di imposta di bollo da effettuare in contanti o con moneta elettronica presso gli sportelli PRA.

Posso intestare un veicolo ad un soggetto disabile fiscalmente a carico?

Si. La normativa a riguardo stabilire che il veicolo possa essere intestato al disabile o fiscalmente a carico del soggetto richiedente purchè il disabile non risulti intestatario al PRA di altri veicoli come previsto dall’art. 8 Legge 449/97.

Come posso cancellare un fermo amministrativo sul mio veicolo senza recarmi al PRA?

Dal primo gennaio 2020 le richieste di revoca di fermo amministrativo possono essere presentate direttamente presso il concessionario della riscossione che ha provveduto ad emettere il provvedimento di revoca, con la corresponsione degli importi di legge (euro 32,00). Non sarà quindi più necessario recarsi al pubblico Registro Automobilistico.

Devo esportare un veicolo in un paese della Cominità Europea, devo per forza dare luogo alla revisione anche se il mezzo non circolerà su strada?

Sì, poiché la nuova normativa che prevede la possibilità di radiare un veicolo per esportazione preventivamente rispetto all’effettiva uscita dello stesso dal territorio nazionale tiene conto anche della regolamentazione in materia di tutela ambientale. Quindi il veicolo va revisionato anche se giungerà a destinazione su bisarca.

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica (CIE) può essere considerata come documento idoneo per identificare il sottoscrittore in sede di autentica di firma ex art. 7 D.L. n. 223/2006 ?

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica è stata ritenuta idonea, come documento di riconoscimento, ai fini dell’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 57 del DPR n. 361/57 (circ. Ministero dell’Interno n. 455 del 14.02.2018).

Per quanto riguarda, invece, l’attività di autentica di firma, come precisato nel Manuale autentiche, in base all’art. 35 comma 2 del DPR n. 445/2000 “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato”.

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica non è pertanto idonea per l’identificazione del sottoscrittore in sede di autentica di firma ex art. 7 D.L. n. 223/2006.