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Carta di identità elettronica (CIE) quale documento idoneo in sede di autentica di firma

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica (CIE) può essere considerata come documento idoneo per identificare il sottoscrittore in sede di autentica di firma ex art. 7 D.L. n. 223/2006 ?

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica è stata ritenuta idonea, come documento di riconoscimento, ai fini dell’esercizio del diritto di voto ai sensi dell’art. 57 del DPR n. 361/57 (circ. Ministero dell’Interno n. 455 del 14.02.2018).

Per quanto riguarda, invece, l’attività di autentica di firma, come precisato nel Manuale autentiche, in base all’art. 35 comma 2 del DPR n. 445/2000 “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi e le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato”.

La ricevuta di richiesta della carta di identità elettronica non è pertanto idonea per l’identificazione del sottoscrittore in sede di autentica di firma ex art. 7 D.L. n. 223/2006.