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VEICOLI ULTRAVENTENNALI NON PIU’ ESENTI DAL BOLLO
In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019)
che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285(ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Limitatamente alla periodicità gennaio/dicembre 2019, il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il 31 gennaio 2019, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1° gennaio 2019.
Per l’istanza di ammissione alla riduzione scarichi il modulo a questo link
Nota Informativa:
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015), pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014 suppl. ord. n. 99, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, aveva apportato rilevanti modificazioni all’art. 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, in tema di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici.
In particolare, riguardo i veicoli ultratrentennali, la lettera a) del comma 666 prevedeva la soppressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 63 della Legge n. 342/2000, per effetto della quale non era più prevista la predisposizione, da parte dell’ Automotoclub Storico Italiano per gli autoveicoli e da parte della federazione Motociclistica Italiana, di alcun elenco indicante i periodi di produzione.
Riguardo i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, la lettera b) del comma 666 abroga i commi 2 e 3 dell’ art. 63 della Legge n. 342/2000. Pertanto, per effetto della suddetta abrogazione, a partire dal 1 gennaio 2015, non è stata più riconosciuta l’esenzione dalla tassa automobilistica, come ribadito dalla Regione Puglia in un comunicato a tal proposito.
Riguardo la tassa fissa di circolazione, infine, la lettera C) del comma 666, sostituendo, nel comma 4 dell’art. 63 della Legge n. 342/2000, le parole "i veicoli di cui al comma 1 e 2" con le parole "i veicoli di cui al comma 1" aveva ribadito che rimangono assoggettati alla tassa fissa i veicoli ultratrentennali in caso di utilizzazione sulla pubblica strada.