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Tasse Automobilistiche Fermo Amministrativo
Con l’ordinanza n. 192 del 2018, a recepimento della sentenza n.47/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4 della legge Regione Toscana 22/09/2003, n. 49 ai sensi del quale la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica, non esplica effetti ai fini dell’interruzione e sospensione dell’obbligo tributario.
La sentenza n.47/2017 la Corte Costituzionale ha sancito che il fermo amministrativo è “una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo”.
Pertanto, durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione, non verificandosi una effettiva perdita di possesso da parte del proprietario, la tassa è dovuta.