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Reiscrizione di un veicolo d’interesse storico e collezionistico
Ai sensi dell’art. 18 della legge 289/2002 è consentita la re-iscrizione nel PRA di veicoli d’interesse storico e collezionistico, col mantenimento delle targhe e dei documenti originari.
La formalità è ammessa previo pagamento, tra l’altro, delle tre ultime annualità della tassa automobilistica maggiorate del 50%.