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Ho una revoca oppure una sospensione di un fermo amministrativo. Devo annotarla al PRA?
☑ No. Le annotazioni del provvedimento di revoca o di sospensione del Fermo Amministrativo non devono più essere richieste agli Sportelli del PRA a cura della parte, ma devono essere comunicate al PRA, per via telematica, dai Concessionari della riscossione. Tali formalità vengono effettuate d’ufficio, in esenzione da importi, senza predisposizione di alcun fascicolo e senza ritiro né rilascio di alcun documento (senza Certificato di Proprietà CdP / Documento Unico DU). La disposizione si applica a provvedimenti di revoca o di sospensione del fermo amministrativo non ancora annotati, emessi dai Concessionari della riscossione dal 1 gennaio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs.98/2017, nonchè ai provvedimenti emessi dal concessionario in autotutela, indipendentemente dalla data.
☑ N.B. Le cancellazioni con provvedimento di revoca o di sospensione datato fino al 31/12/2019, dovranno invece essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32 euro a titolo di Imposta di Bollo. Queste pratiche vanno presentate via PEC / @MAIL agli uffici PRA.
Si può esportare un veicolo gravato da fermo amministrativo?
☑ Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".