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Provincia di Bari Regione Puglia

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Bollo auto

La normativa in materia di tasse automobilistiche dal primo gennaio 1999 è di competenza regionale. La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.

Per conoscere la normativa che, nella propria provincia di residenza, regolamenta l’agevolazione, le patologie di handicap che ne hanno diritto, i veicoli per i quali è possibile richiederle, e alcune casistiche particolari, consultare

La Regione Puglia ha delegato ad ACI l’attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche (tributo con gettito destinato alla Regione), compresa quindi la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento del bollo per i disabili. Pertanto la domanda può essere presentata anche presso la nostra unità territoriale ACI oppure presso le Delegazioni dell’Automobile Club. Al momento della presentazione della domanda deve essere indicata la targa del veicolo.

Presentazione della domanda per l’esenzione

La domanda per l’esenzione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica, ma essendo tale termine ordinatorio (non perentorio), il diritto all’esenzione può essere fatto valere anche dopo tale scadenza, qualora sussistano ancora i requisiti. La domanda per l’esenzione indirizzata a Regione Puglia Settore Finanze e Tributi, Via Gentile 52, 70126 Bari (consegnata a mano o inviata per raccomandata A/R) può essere presentata a scelta ad uno dei seguenti indirizzi:

Direzione Territoriale ACI Bari aperto nei seguenti orari o altro Ufficio Provinciale ACI della regione Puglia,

a una delle Delegazioni ACI della provincia di Bari o della Regione Puglia,

o, in alternativa, ad uno Studio di consulenza automobilistica affiliato al gruppo Sermetra.

Nei casi di rivedibilità della condizione di disabilità previste in sede di visita medico-legale, occorre presentare nuova istanza, completata dal verbale della visita di revisione.

In caso di mancata o ritardata visita di revisione, il verbale precedente, ai sensi di quanto dispone l’art. 25 comma 6 bis, della Legge 19/08/14 n.114 prevede che:

nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura deve intendersi valido a tutti gli effetti di legge fino al completamento dell’iter sanitario di revisione.

L’intestatario del veicolo in esenzione, dichiarando la mancata visita attraverso apposita dichiarazione, si obbliga a comunicare ad ACI la ricezione del nuovo verbale di commissione medico-legale contenente l’esito della revisione, non appena questo venga reso disponibile dall’Ente preposto.

Per approfondimenti sulla compilazione e sull’esito della domanda, sulle modalità di presentazione del ricorso in caso di non accoglimento e sul trasferimento dell’esenzione su un altro veicolo, consultare: Bollo: come richiedere l’agevolazione

NOTA: Si può accedere all’ area Bollo dell’unità territoriale di Bari per ottenere risposta a quesiti frequenti o per procurarsi la modulistica necessaria.