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Cosa fare in caso di mancata trascrizione di un passaggio di proprietà da parte dell’acquirente?

Se l’atto di vendita viene autenticato al PRA, questa evenienza è esclusa, in quanto verrà contestualmente effettuata la trascrizione.
Se invece l’atto di vendita viene autenticato in Comune e l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo e quindi può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo.
Per ovviare a queste conseguenze sono previsti una serie di rimedi:
- Trascrizione a tutela del venditore il venditore rimasto intestatario può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita, in questo caso non è necessario esibire il Certificato di Proprietà;
- Perdita di possesso per dichiarazione sostitutiva, l’intestatario può effettuare una perdita di possesso con un’autocertificazione ove dichiara l’indisponibilità del mezzo (il modulo è reperibile al seguente Link al sito web nazionale). Tale formalità non è però retroattiva, decorre dalla data di presentazione al PRA e offre la sola tutela fiscale (cessazione dall’obbligo del pagamento del bollo auto);
- Ricorso al Giudice di Pace, è possibile ricorrere al Giudice di Pace per ottenere una sentenza che produca gli effetti di un trasferimento di proprietà (se si dispone dei dati dell’acquirente) o di una perdita di possesso. La sentenza ha il vantaggio di essere retroattiva, libera cioè il vecchio intestatario al PRA da qualsiasi responsabilità dal momento in cui si accerta essere avvenuto il trasferimento di proprietà o la perdita di possesso. Al Giudice dovrà essere evidenziato lo svolgersi dei fatti e dovranno essere prodotte tutte le prove possibili (es. documenti in originale o in copia) anche testimoniali. Copia conforme della sentenza definitiva andrà depositata dalla parte interessata al Pra per la trascrizione (il Pra non procede d’ufficio alla trascrizione).