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Costi, modalità e faq presentazione pratiche

Orari e contatti dell’Ufficio di Brescia

FAQ -domande e costi per presentazione pratiche e visure presso i nostri Uffici.

Come fare un passaggio di proprietà,una perdita di possesso per furto,come togliere un fermo amministrativo? Cliccate su approfondisci Faq dove avrete tutte le informazioni sulle principali pratiche auto.

ATTENZIONE: le formalità presentate al PRA, da persona diversa dall’interessato(acquirente), devono essere sempre corredate dai seguenti moduli sottoscritti dall’acquirente:
- >Modello delega per privati
- >Modello delega per società
- >Istanza Unificata per Documento Unico -per passaggi e radiazioni in paesi Ue da scaricare e fare sottoscrivere e firmare all’intestatario anche se si è delegati
- >Dichiarazione sostitutiva residenza(se diversa dal documento di riconoscimento dell’interessato)-per tutte le pratiche
- >Modello NP3(quando manca il Certificato di Proprietà) firmato dall’intestatario in archivio Pra.

Si ricorda di portare sempre ai nostri sportelli il LIBRETTO di CIRCOLAZIONE e il CERTIFICATO di PROPRIETA’ in originale. Inoltre consigliamo sempre di richiedere una visura della targa per accertare l’eventuale esistenza di fermi amministrativi.

Si ricorda che per le Società che devono presentare pratiche presso di noi, è necessario portare sempre la visura camerale non scaduta oltre i sei mesi, per poter verificare i poteri di firma del legale rappresentante, con qualsiasi tipologia di pratica

.

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON PAGOBANCOMAT).

Si ricorda che il PAGAMENTO dell’IPT si effettua sulla base della residenza/sede legale del soggetto acquirente e che non sono piu’ dovuti gli EMOLUMENTI PRA nei seguenti casi:
- annotazione e cancellazione della perdita di possesso del veicolo

- >approfondisci costo passaggio AUTO
- >approfondisci costo passaggio AUTOCARRI e MOTO

Casistiche particolari

1 -Trasferimento di proprietà di un veicolo Radiato d’ufficio: si consiglia, “prima di prendere appuntamento ,” di venire presso i nostri sportelli per poter verificare tutti i dati dello stato giuridico e la documentazione da presentare: (ultimi 3 bolli pagati , iscrizione ASI, presenza di un venditore, acquisto di una marca da bollo di 16 euro).

2 - Iscrizione di veicoli provenienti dall ’estero a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera: E’ necessario munirsi , prima di presentarsi ai nostri sportelli , previo appuntamento , di una marca da bollo di 16 euro da acquistare in tabaccheria.

3 -

Sono escluse dalla prenotazione obbligatoria le seguenti formalità, che andranno richieste via pec o email

- Trascrizioni di fallimento e relativa cancellazione
- Formalità ipotecarie e relativa cancellazione
- Annotazioni sequestri, pignoramenti e relative cancellazioni
- Domande giudiziali
- Formalità a favore di soggetti affetti da disabilità (comprovati da documentazione)
- Richieste di certificazioni e visure
- Richiesta della materializzazione del CDPD per atto da fare autenticare in Comune.
- l’annotazione della perdita di possesso per furto.
- l’annotazione della perdita di possesso con causale DS

1 FAQ riguardanti il Documento Unico

D)Ho smarrito il Documento Unico, cosa devo fare? R) Nel caso venga smarrito il Documento Unico, occorre richiedere un duplicato rivolgendosi direttamente al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) o per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o Delegazione ACI.

D) Quali sono i veicoli per i quali attualmente vige l’obbligo di rilascio del Documento Unico e non può più essere rilasciato il duplicato del certificato di proprietà?

R) A titolo esemplificativo al 30 giugno 2021 le autovetture trasporto persone uso proprio o ad uso di terzi da locare senza conducente, gli autobus o i veicoli ad uso promiscuo ad uso di terzi da locare senza conducente, i motocicli trasporto persone ad uso proprio, i motocicli ad uso di terzi da locare senza conducente, i tricicli per trasporto di persone o cose ad uso proprio sono soggetti all’obbligo di rilascio del Documento Unico, e quindi non è più possibile richiedere il duplicato del certificato di proprietà per questi veicoli. Essendo comunque tecnicamente complicato distinguere fra le varie tipologie di veicoli, quale sia soggetta o non soggetta all’obbligo del Documento Unico, date anche le progressive fasi di attuazione di questo, si invitano gli utenti a scrivere all’indirizzo urpbrescia@aci.it per avere chiarimenti sulla possibilità a meno del rilascio del duplicato del certificato di proprietà per ogni singolo caso.

D) E’ possibile richiedere un duplicato del certificato di proprietà (CDP)?

R) Il certificato di proprietà è stato stampato fino al 5 ottobre 2015 su un apposito modulo, mentre dal 5 ottobre in poi viene rilasciato in modalità digitale, quindi in originale esiste solamente negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, e può essere stampato in copia o visualizzato dall’utente ogni volta lo si desideri. Il duplicato del certificato di proprietà poteva essere richiesto fino al 2 marzo 2021 solamente per i veicoli per i quali era stato emesso il certificato di proprietà su carta, dato che era impossibile perdere il certificato di proprietà in formato digitale. Dal 2 marzo 2021 a seguito della introduzione del Documento Unico, che sostituirà il certificato di proprietà, per i veicoli per i quali sussiste l’obbligo di esserne dotati, non sarà più possibile rilasciare il duplicato del certificato di proprietà cartaceo, ma sarà obbligatorio chiedere il rilascio agli uffici della Motorizzazione Civile del Documento Unico previsto dal Decreto Legislativo nr. 98 del 29 maggio 2017.

2 FAQ riguardanti le Radiazioni/esportazioni di un veicolo

D) Si può ancora richiedere la radiazione per i veicoli esportati DAL 1 gennaio 2020 tramite il Consolato Italiano? R) In conseguenza dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 delle nuove modalità di radiazione per esportazione che prevedono l’obbligo di effettuare la radiazione prima di esportare il veicolo e a condizione che il veicolo abbia la revisione in corso di validità, non è più possibile trasmettere tali richieste tramite i Consolati per i veicoli esportati a partire dal 1° gennaio 2020.

D) Quale sanzione è prevista per chi ha esportato e targato all’estero un veicolo senza averlo preventivamente radiato in Motorizzazione e al PRA? R)L’articolo 103 comma 5 del Codice della Strada prevede, per questa violazione, come sanzione amministrativa, il pagamento di una somma da € 173,00 a € 695,00. E’ da precisare che la cancellazione del veicolo può essere richiesta anche successivamente alla definitiva esportazione del veicolo, salva l’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria predetta dal comma 5 del medesimo articolo.

D)Come radiare un veicolo per esportazione definitiva avvenuta DOPO il 31 dicembre 2019 ? R) Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero. La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata, prima dell’effettiva esportazione, a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta della cancellazione. Se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre 6 mesi va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità.Per i veicolo nuovi di fabbrica il termine è quello della prima revisione rispetto alla data di immatricolazione, quindi normalmente 4 anni. Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica. La radiazione per definitiva esportazione deve essere richiesta dall’intestatario o dall’avente titolo munito dell’originale del titolo di acquisto (ad esempio atto di vendita autenticato), può essere presentata tramite delegato allegando fotocopia di un documento d’identità del proprietario, la delega in originale, e il modello TT2119 firmato in originale dal proprietario del veicolo esportato. La richiesta va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista STA, allegando il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe del veicolo al costo di euro 55,70.

D)Come fare a radiare un veicolo se è gravato da fermo amministrativo? R) L’iscrizione di un fermo amministrativo, anche sospeso, impedisce la radiazione per esportazione o per demolizione del veicolo. Quindi occorrerà cancellare il fermo prima della radiazione. La cancellazione si potrà ottenere o versando il dovuto al Concessionario della riscossione, che provvederà poi direttamente e senza oneri per il contribuente alla cancellazione del fermo, oppure, se sussistono i presupposti di Legge (ad esempio una sanatoria fiscale) si potrà richiedere direttamente al Concessionario lo sgravio del debito e la relativa cancellazione del fermo.

D)Come fare a radiare un veicolo se è gravato da ipoteche, fallimenti, sequestri o altri vincoli? R) L’iscrizione di vincoli diversi dal fermo amministrativo non impedisce la radiazione del veicolo. E’ comunque necessario allegare un atto di data certa (ad esempio sentenza giudiziaria, scrittura privata con sottoscrizione autenticata) comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio. Se invece l’ipoteca è scaduta NON serve allegare nulla.

D) Come radiare un veicolo consegnato per la demolizione ad un demolitore estero? R)Se il veicolo viene demolito in un paese estero, il proprietario può chiedere al Pubblico Registro Automobilistico la cessazione della circolazione per demolizione presentando la normale documentazione del veicolo (certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare, targhe e carta di circolazione) e la certificazione del demolitore estero di avvenuta demolizione con allegata traduzione ufficiale del testo

3 FAQ

D) Come richiedere la sospensione del fermo amministrativo? R) Ai sensi del Decreto Legislativo 98/2017 art. 2 comma 7 dal 12 ottobre 2020, analogamente a quanto previsto per la cancellazione del fermo amministrativo, anche la sospensione deve essere annotata d’ufficio dal Concessionario della Riscossione, senza oneri per l’utente. Questo vale per i provvedimenti di sospensione emessi dal 1 gennaio 2020, che quindi non potranno più essere richiesti agli Uffici PRA a cura della parte. La parte, se il Concessionario non avrà già provveduto alla annotazione della sospensione, dovrà comunicare al Concessionario della Riscossione o all’Ente che aveva emesso il provvedimento di sospensione, che la annotazione della sospensione dovrà essere eseguita d’ufficio, e senza oneri per l’utente. Invece le sospensioni basate su un provvedimento datato ante 2020 dovranno continuare a essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32,00 euro a titolo di Imposta di bollo, inoltrando per il periodo emergenziale la richiesta a mezzo mail all’ufficio ACI-PRA competente.

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D)Quando si vendono più veicoli è possibile redigere un unico atto? R)Sì, a condizione che l’acquirente e il venditore siano gli stessi; in questi casi sarà possibile autenticare un unico atto in cui saranno inseriti tutti i veicoli oggetto della compravendita, utilizzando una sola marca da bollo.

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D) Se con unico atto vengono venduti più veicoli le compravendite devono essere trascritte nello stesso giorno o possono essere trascritte in tempi diversi? R)Sì, possono essere trascritte in tempi diversi facendo riferimento all’atto già depositato di cui è opportuno conservare una fotocopia. La trascrizione per evitare sanzioni e interessi dovrà essere richiesta entro 60 giorni dalla autentica dell’atto. Sarà necessario versare la sanzione e gli interessi previsti per la ritardata trascrizione qualora fossero passati più di 60 giorni dall’autentica dell’atto. La ricevuta della richiesta di rilascio della carta di identità elettronica è valida

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D)E’ possibile utilizzare la ricevuta di rilascio della CIE come documento di riconoscimento? R)Sì,è possibile utilizzare la ricevuta di rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come documento di riconoscimento.

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D) E’ possibile redigere un atto di permuta? R)Sì, quando due persone si scambiano il veicolo, con o senza conguaglio in denaro, è possibile redigere un unico atto riportante l’autentica di firma di entrambi da utilizzare per entrambi i passaggi di proprietà, utilizzando una unica marca da bollo

8

D) E’ possibile annotare al PRA l’affitto di un veicolo? R)No, l’affitto di un veicolo non è previsto tra le formalità che sono oggetto di trascrizione al PRA. Si ricorda comunque che, qualora dal contratto di affitto derivi la disponibilità di un veicolo per un periodo maggiore di 30 giorni a favore di un soggetto diverso dal proprietario, è fatto obbligo (Codice della Strada art. 94) richiedere, sempre entro trenta giorni, alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento Trasporti Terrestri) la relativa annotazione sulla carta di circolazione.

9

D)E’ possibile annotare al PRA il contratto di comodato di un veicolo? R)No, il contratto di comodato di un veicolo non è previsto tra le formalità che sono oggetto di trascrizione al PRA. Si ricorda comunque che, qualora dal contratto di comodato derivi la disponibilità di un veicolo per un periodo maggiore di 30 giorni a favore di un soggetto diverso dal proprietario, è fatto obbligo (Codice della Strada art. 94) richiedere, sempre entro trenta giorni, alla Motorizzazione Civile (ora Dipartimento Trasporti Terrestri) la relativa annotazione sulla carta di circolazione.

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D) Quando è necessario portare la marca da bollo da 16,00 euro acquistata dal tabaccaio? R) La marca da bollo si paga direttamente presso questo Ufficio per la quasi totalità delle pratiche. Occorre portare la marca da bollo, ora denominata "contrassegno telematico di tipo autoadesivo" solamente nei seguenti casi: prime iscrizioni di veicoli usati da reiscrivere al nome dello stesso proprietario precedente alla radiazione/esportazione; prime iscrizioni di veicoli radiati d’ufficio da reiscrivere con la stessa targa; prime iscrizioni di veicoli di provenienza sconosciuta. prime iscrizioni di veicoli provenienti dall’estero al nome della stessa persona già proprietaria sui documenti esteri del veicolo.

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D) E’ possibile delegare per un passaggio di proprietà? R) Il venditore non può delegare, dovendo sottoscrivere l’atto di vendita con firma autenticata. L’acquirente può delegare una altra persona maggiorenne fornendo al delegato una fotocopia del proprio documento di identità, la delega firmata in originale e il modello TT2119 motorizzazione sempre firmato in originale (link per scaricare modulo TT2119 http://www.up.aci.it/brescia/IMG/pd...) (link per scaricare delega http://www.up.aci.it/brescia/IMG/pd...) Si dovrà portare comunque tutta la documentazione necessaria (ad esempio il libretto in originale del veicolo e il permesso di soggiorno dell’acquirente in originale) per il passaggio di proprietà (http://www.aci.it/i-servizi/guide-u...)

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D) Come consultare la specifica funzione presente sul sito ACI che consente di verificare gratuitamente la presenza sul veicolo di vincoli o gravami? R) In alternativa alla visura a pagamento che si può ottenere sul sito aci al costo di euro 6,00, che fornisce tutti i dati del Concessionario che ha iscritto il fermo e tutti i dati inerenti al fermo iscritto, è possibile consultare la specifica funzione presente sul sito che consente di verificarne gratuitamente la sola presenza o l’assenza di vincoli e gravami.

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D) Come verificare gratuitamente la titolarità e i bolli dei veicoli di proprietà?

R) Scaricando la APP ACI Space (per IOS e Android), nella sezione MY CAR (registrandosi con SPID) è possibile gratuitamente avere un elenco dei veicoli intestati, delle tasse di possesso versate per ogni veicolo in proprietà, ed è anche possibile visualizzare il certificato di proprietà (se esistente ed emesso).

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D)Come si cancella il fermo amministrativo? R)La pratica di cancellazione del fermo amministrativo va richiesta direttamente dal Concessionario della Riscossione che aveva iscritto il fermo per tutti i provvedimenti di cancellazione emessi dal 1 gennaio 2020. Questa modalità non comporta oneri o pagamenti da parte del cittadino. Se invece il provvedimento di cancellazione è stato emesso prima del 1 gennaio 2020 la pratica va presentata a cura del proprietario del veicolo allo sportello ACI-PRA, al costo di euro 32,00. Per ulteriori informazioni

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D) Come comportarsi quando non si trova il certificato di proprietà ? R) Per prima cosa occorre accertarsi che il CDP non sia digitale. Il CDP è sempre digitale per pratiche presentate dal 5 ottobre 2015, e se digitale non può essere perduto o deteriorato. In questo caso è sufficiente che l’intestatario del veicolo si presenti normalmente allo sportello per espletare la pratica. Se invece il CDP non è digitale e lo si è smarrito occorre presentare denuncia di smarrimento alle Forze dell’Ordine. Sarà poi possibile presentare direttamente questa denuncia al posto del CDP smarrito al momento dell’effettuazione di una nuova pratica (ad esempio al momento della effettuazione di un passaggio di proprietà). NON serve più quindi richiedere un duplicato (anzi non è proprio più possibile a seguito dell’entrata in vigore del D.L 98/2017) richiedere il duplicato del CDP.

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D) Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo sospeso può circolare? R) La pratica di sospensione del fermo amministrativo si esegue dopo aver raggiunto con il Concessionario della Riscossione, o con l’Ente che aveva iscritto il fermo, un accordo per il pagamento rateale di quanto dovuto. Dopo aver annotato il fermo di sospensione il veicolo può riprendere a circolare. Può anche essere venduto, se si trova un acquirente disposto all’acquisto, in quanto il fermo viene revocato se il contribuente originario non versa ratealmente il dovuto, anche dopo che il veicolo sia stato venduto, e quindi il fermo amministrativo sospeso, in caso di revoca della sospensione dopo la vendita, torna a produrre gli effetti tipici (blocco della circolazione ecc.) anche verso il nuovo acquirente.

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D)Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo sospeso può essere esportato o radiato? R) No, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo sospeso può solamente circolare, non può essere radiato per esportazione o demolizione fino alla cancellazione del fermo.Una volta saldato tutto il dovuto, quindi salvo diversi accordi con il Concessionario della Riscossione, con il versamento dell’ultima rata, sarà emesso il provvedimento di cancellazione del fermo e sarà lo stesso Concessionario a cancellare il fermo amministrativo senza oneri per l’utente. A questo punto il veicolo potrà essere demolito o esportato.

18

D)Quali categorie di disabili hanno diritto alle esenzioni per il passaggio di proprietà al PRA di un veicolo ?

R)Le categorie di disabili che hanno diritto all’esenzione dalla imposta provinciale e dagli emolumenti PRA per il passaggio di proprietà di un veicoli sono:

- per i veicoli senza adattamento le persone riconosciute disabili e che rientrano nella L. 388/2000 art. 30 comma 7, in pratica si tratta di essere riconosciuti da una Commissione Medica «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» , oppure si tratta di persone disabili «con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni»;

- per i veicoli con adattamento le persone riconosciute disabili e che rientrano nella L. 449/1997 quindi riconosciute portatori di "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" (in pratica si tratta di quelle persone che muovono male gli arti superiori o inferiori). Per queste categorie di disabili è necessario che il veicolo sia adattato secondo quanto previsto nella patente speciale se il veicolo viene intestato direttamente al disabile, oppure è sufficiente che il veicolo sia adattato per e necessità di trasporto del soggetto disabile, anche non munito di patente speciale.

19

D)E’ possibile ottenere le esenzioni previste per i soggetti disabili per l’acquisto di veicoli a loro destinati, trascorsi 4 anni dall’acquisto di un precedente veicolo acquistato con le medesime agevolazioni?

R) Le agevolazioni riconosciute ad un soggetto disabile per la trascrizione al PRA dell’acquisto di un veicolo riguardano l’imposta provinciale di Trascrizione e gli emolumenti ACI. Queste agevolazioni sono riconosciute per un solo veicolo. Quindi se si è proprietari, anche da 10 o più anni, di un veicolo acquistato con le agevolazioni riservate ai soggetto disabili, NON sarà possibile ottenere ottenrle per un nuovo veicolo.

Sarà possibile beneficiare delle stesse agevolazioni per un secondo veicolo solo se il primo viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o venduto prima dell’acquisto del nuovo veicolo.

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D)Ho smarrito il Documento Unico, cosa devo fare? R) Nel caso venga smarrito il Documento Unico, occorre richiedere un duplicato rivolgendosi direttamente al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile) o per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o Delegazione ACI.

21

D)Il PRA ha un numero verde? R)Si. Il numero verde del PRA è il 800183434 ed è attivo dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì (festivi esclusi).

22

D)Devo vendere il mio motorino 50cc, a chi mi devo rivolgere? R)I motorini, classificati sul libretto come ciclomotori, non sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico ma solo sui registri matricolari del Ministero dei Trasporti. Occorre quindi rivolgersi direttamente agli uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile), oppure per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica o Delegazione ACI.

23

D)Posso rettificare l’ordine degli intestatari del veicolo? R)Si, se il veicolo è cointestato e si vuole cambiare l’ordine degli intestatari occorre presentare una richiesta di rettifica dell’intestazione. La formalità è soggetta ad emolumenti ed imposta di bollo (€ 27,00 + € 32,00).

24

D)Sono in regime di comunione dei beni. Posso cointestare il mio veicolo con il coniuge? R) In caso di regime di comunione dei beni tra coniugi, il coniuge intestatario del veicolo può estendere l’intestazione all’altro coniuge (cointestazione) mediante richiesta presentata da entrambi, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante il regime di comunione dei beni e indicante che il veicolo rientra nella comunione. La formalità è esente da IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione); sono dovuti gli Emolumenti ACI, l’imposta di bollo e i Diritti della Motorizzazione Civile.

25

D) Sono un soggetto disabile, come posso prendere appuntamento per effettuare un passaggio di proprietà?

R) i soggetti disabili, per le pratiche automobilistiche di cui sono direttamente interessati, possono prendere appuntamento con il normale sistema di prenotazione presente sul sito www.aci.it, oppure scrivendo a urpbrescia@aci.it e allegando un documento di identità personale e la documentazione comprovante la disabilità (è sufficiente anche il solo tesserino rilasciato per il parcheggio dell’auto).

26

D) Sono un soggetto disabile e non sono in grado di firmare un atto di vendita, come posso procedere per vendere il mio veicolo?

R) In questo caso sarà sufficiente che il soggetto disabile, non in grado di firmare, ma capace di intendere e volere, esprima il proprio consenso alla vendita del veicolo alla presenza del Funzionario ACI e al momento del passaggio di proprietà. Il Funzionario scriverà nell’atto che il consenso alla vendita è stato apposto in sua presenza e che la firma sull’atto del venditore non viene apposta a causa di un impedimento fisico.

27

D) Un soggetto disabile non in grado di intendere e volere, come può procedere per la vendita del proprio veicolo?

R) In questo caso è necessario rivolgersi al Tribunale per richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno, che procederà poi a vendere il veicolo munendosi delle necessarie autorizzazioni.

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