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Cosa succede se si vende il veicolo per il quale si è usufruito dell’esenzione IPT?

Se il veicolo viene venduto o ceduto a titolo gratuito prima che siano decorsi due anni dall’acquisto, si decade da tutti i benefici fiscali e si dovrà quindi versare la differenza tra l’imposta ordinaria (senza i benefici) e quella versata con le agevolazioni. La decadenza dai benefici fiscali si concretizza anche nel caso di esportazione all’estero del veicolo, con l’obbligo per il disabile, o per colui che lo ha fiscalmente a carico, di corrispondere l’imposta non versata. La norma non si applica nei seguenti casi:

- in caso di necessità di acquisto di un nuovo veicolo su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti, per mutate condizioni dell’handicap (l’interessato dovrà allegare alla documentazione la prescrizione medica nella quale venga certificato l’evoluzione dello stato di handicap e la necessità di nuovi adattamenti del veicolo);
- in caso in cui il trasferimento del veicolo avviene mortis causa in favore degli eredi in seguito al decesso del disabile, o nel caso di rivendita del veicolo da parte dell’erede, entro due anni dall’acquisto dello stesso da parte del de cuius