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Quali sono i criteri di calcolo della tassa automobilistica?

L’importo dovuto viene calcolato sulla base della potenza effettiva (non più in relazione ai cavalli fiscali). In dettaglio:
- Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli: la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione. Attenzione: il numero relativo ai Kw può contenere una virgola: in questo caso non si devono considerare le cifre decimali. Esempio: se il numero dei Kw è 47,80 l’importo va corrisposto per 47 Kw. Se manca l’indicazione del numero di Kw, la tassa deve essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione. La tassa è differenziata in base alle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti ad esclusione delle autovetture ed autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno, a prescindere dalla normativa comunitaria.
- Autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV): il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
- Autocarri Per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
- Autoveicoli adibiti al trasporto pesante Per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore: se questo è di tipo idropneumatico o equivalente (dato indicato sulla carta di circolazione) l’importo di competenza deve essere ridotto del 20%.
- Ciclomotori e quadricicli leggeri (Minicar) Per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. "Minicar"), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.

Si ricorda che
- non è più dovuta la sovrattassa di alimentazione a gasolio;
- non è più dovuto il canone autoradio;
- non c’è più l’obbligo di esporre o di portare con sé il contrassegno (fatta eccezione per i ciclomotori);
- non è più dovuto il bollo sulla patente.