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Bollo auto storica Il bollo per le auto storiche va pagato ed in particolare per quelle tra i 20 e i 29 anni la tassa è dovuta per intero o è possibile pagarla con la riduzione al 50%.? Il pagamento del bollo auto è dovuto per il solo fatto di essere intestatario del veicolo, indipendentemente dal suo stato di utilizzazione o dal fatto che circoli o meno. Se però il veicolo ha compiuto trent’anni dalla sua prima immatricolazione (in Italia o in altro Stato) e non è adibito ad uso professionale, la tassa diventa “tassa di circolazione” e va pagata in misura ridotta solo se si utilizza il mezzo ed il controllo viene effettuato dagli Organi di Polizia. Con la Risoluzione n. 1/DF del 14/6/2019 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito riscontro e chiarimenti alla richiesta formulata dal Comitato Interregionale di Gestione dell’Archivio nazionale delle Tasse Automobilistiche in ordine ad alcuni aspetti applicativi dell’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1048, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i veicoli tra i 20 e i 29 anni. La Risoluzione chiarisce che l’applicazione della tassa automobilistica commisurata al 50 per cento della tariffa ordinaria, vigente nella Regione in cui il tributo deve essere assolto, è condizionata alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti: anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni; certificato di rilevanza storica previsto dall’art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”(ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI); annotazione sulla carta di circolazione del riconoscimento di storicità, presentando domanda di aggiornamento della carta di circolazione al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.