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TRASCRIZIONE ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITO.

Come si trascrive al PRA il verbale di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio. Art. 6 DL n. 132/2014 (convertito in L n. 162/2014).

Con sentenza n. 1201/2020 la Sezione II della Corte di Cassazione ha affermato che, quando l’accordo di negoziazione assistita in materia di separazione o di scioglimento del matrimonio abbia ad oggetto il trasferimento di uno o più diritti sui beni immobili, è necessario che le sottoscrizioni delle parti siano autenticate dal Notaio. Infatti, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione, in questo caso l’art. 6 del DL n. 132/2000 deve necessariamente integrarsi con quanto previsto, sempre nel medesimo DL n. 132/2000. all’art. 5 comma 3 che, come sopra indicato, prevede l’obbligo dell’autentica notarile quando l’accordo di negoziazione debba essere trascritto nei pubblici registri. Per la trascrizione al PRA dell’accordo di negoziazione assistita stipulato nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, è necessaria l’autentica notarile non essendo sufficiente a tale fine la sola autentica degli Avvocati.