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Provincia di Catania Regione Sicilia

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Bollo: i veicoli agevolabili e le casistiche particolari

I veicoli agevolabili


  • Autovetture (per tutte le patologie elencate)
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo (per tutte le patologie elencate)
  • Autoveicoli per trasporti specifici (per tutte le patologie elencate)
  • Motocarrozzette (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità)
  • Motoveicoli per trasporti specifici (esclusa la patologia che comporta cecità o sordità).


Si ricorda che non rientrano tra i veicoli agevolabili i quadricicli leggeri, cioè le c.d. “minicar” che possono essere guidate senza patente.


Casistiche particolari


    • La cointestazione del veicolo

Non è consentita la fruizione dell’agevolazione in caso di cointestazione del veicolo. Una Risoluzione del 2007 della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che l’intestazione del veicolo debba essere necessariamente effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.


    • Il Tutore del disabile

Il tutore, salvo che non sia un familiare che abbia fiscalmente a carico il disabile, non ha diritto ad usufruire di alcun tipo di agevolazione. Ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente.


    • L’Amministratore di sostegno del disabile

Questa nuova figura, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal 2004 (L. 6/2004), può esercitare in nome e per conto del disabile solo gli atti espressamente menzionati nel decreto di nomina del giudice tutelare. Quindi, se tra questi sono compresi anche gli atti di natura fiscale, l’amministratore di sostegno ha la facoltà di richiedere le esenzioni e le agevolazioni fiscali.


    • Novità interpretative introdotte dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010
      • Le agevolazioni fiscali vengono riconosciute anche nel caso in cui l’indennità di accompagnamento sia stata sostituita con altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico (previsto dalla L. 18/80).
      • In caso di soggetto affetto da Sindrome di Down, per ottenere le agevolazioni fiscali è ammessa anche la presentazione del certificato del medico di base, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, dal quale risulti che la persona è affetta da Sindrome di Down, in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92.
      • Lo stato di handicap psichico grave può essere attestato anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all’art.4 della L. 104/92 purchè emerga chiaramente la "gravità" della patologia e la "natura psichica" o mentale della stessa.
      • In caso di grave limitazione alla capacità di deambulazione la patologia può essere certificata anche da commissioni mediche pubbliche diverse da quella di cui all’art.4 della L. 104/92 purchè venga attestata pecificamente "l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore" e venga riconosciuta anche la "gravità" della patologia.


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