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Rivedibilità dell’handicap/invalidità

Le Commissioni mediche, nell’accertare il grado di disabilità, talvolta dispongono, per un controllo, la “rivedibilità” del complesso invalidante dopo un certo periodo di tempo.


La revisione a scadenza può essere prescritta quando:

  • sussistano degli elementi di evolutività migliorativa;
  • non si tratti di patologie stabilizzate che comportino la permanenza nel tempo;
  • non si tratti delle patologie individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 (Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante) per le quali è fatto divieto di sottoporle a revisione.

La prescrizione della rivedibilità comporta quindi che l’interessato si sottoponga nuovamente a visita da parte della stessa Commissione medica.




Si ricorda che alla scadenza del verbale decadono tutte le agevolazioni e le prestazioni economiche precedentemente concesse (ad esempio, permessi e congedi lavorativi). E’ quindi consigliabile attivarsi per tempo, prima della stessa scadenza, per la richiesta di una nuova visita.

Di norma dovrebbe essere la stessa Commissione medica a convocare a visita prima della data di revisione. Ma la prassi adottata dalle singole Commissioni mediche non è ancora uniforma sul territorio.

Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale di handicap/invalidità in cui sia prevista la rivedibilità di rivolgersi alla Azienda USL territorialmente competente (segreteria della Commissione), per conoscere quale sia la procedura attuata (se si verrà convocati a visita o se è necessario presentare una nuova domanda) e dei relativi tempi di attesa.


Nella provincia di Pescara ci si può rivolgere all’Ufficio Invalidi Civili Centrale dell’Azienda USl presso il vecchio ospedale civile di Pescara e presso le ex Aziende USL di Penne e di Popoli.

Con l’avvio della nuova procedura informatizzata per il riconoscimento dell’handicap/invalidità l’INPS ha fornito precisazioni per i verbali in cui sia stata prevista, prima del 1° gennaio 2010, una revisione successiva (circolare n. 131 del 28/12/2009).

Le prestazioni già presenti negli archivi dell’INPS che prevedono date di scadenza per la rivedibilità verranno caricate in automatico e potranno essere gestite interamente con la nuova procedura.

Le visite mediche di revisione comunque già programmate dalla Azienda USL prima del 31 dicembre 2009 seguiranno invece la stessa procedura prevista per le domande cartacee non ancora definite.

Consultare Domande presentate entro il 31/12/2009

Per le persone con patologie ricomprese nel D.M. del 2/8/2007 sarà cura del medico INPS che integra la Commissione medica esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario della ASL al fine di escludere ogni ulteriore accertamento.


Alcune precisazioni


1. La rivedibilità, sebbene sembri in contraddizione con la “permanenza” dell’handicap richiesta dalla legge, assume un significato diverso. Può essere infatti connessa ad una revisione della gravità "per modificazione nel tempo della patologia".

Ma può anche consistere in un "mero controllo" sulla efficacia delle forme di sostegno.

A tal fine, ed anche per una maggiore omogeneizzazione nelle valutazioni sanitarie, l’INPS effettuerà delle "verifiche ordinarie" sui verbali definiti annualmente dalla Commissione medica, compresi quelli con l’indicazione di una revisione programmata, a prescindere dal loro esito.

Il controllo (nella misura tra il 2% e il 5%) sarà effettuato dai Centri Medico Legali appartenenti a regioni diverse da quelle in cui è avvenuto l’accertamento.

L’INPS, in base all’art. 20 c. 2 della L. 102/2009, ha programmato un piano di "verifiche straordinarie" sulla permanenza dello stato invalidante.


2. In caso di patologie oncologiche è possibile richiedere la procedura d’urgenza per il riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap presso l’Azienda USL di appartenenza. Consultare Approfondimenti sul riconoscimento dell’handicap/invalidità


3. Al momento della presentazione della domanda di una qualsiasi agevolazione (ad esempio, per l’esenzione della Tassa Automobilistica), se viene presentato un verbale contenente la prescrizione di ripresentarsi alla commissione medica a una certa data e quest’ultima non è ancora scaduta, nulla osta alla concessione del beneficio.


4. Infine, è bene sapere che gli uffici degli enti che debbono riconoscere il diritto alle agevolazioni possono effettuare, anche in tempi successivi, dei controlli a campione, richiedendo agli interessati copia del nuovo verbale redatto dalla commissione medica.



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