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Bollo: le patologie di handicap che hanno diritto all’agevolazione

Si considerano soggetti con handicap/invalidità coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento da una Commissione medica pubblica, anche per differenti cause (per lavoro, di guerra, etc.).


Attualmente le patologie che comportano disabilità ammesse alle agevolazioni fiscali sono:


1. Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8, comma 1 della L. 449/1997).

Il disabile che è stato riconosciuto portatore di handicap o invalido con capacità motorie permanentemente ridotte o impedite, ha diritto alle agevolazioni limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria.

Solamente per questa tipologia di handicap l’adattamento tecnico del veicolo costituisce condizione inderogabile che deve risultare dalla Carta di Circolazione.Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè "prescritto dalla Commissione Medica Locale" (art. 119 del nuovo Codice della Strada).

Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida che la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

L’adattamento è sempre necessario, anche nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona diversa dal disabile.


2. Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/2000).

Il disabile affetto da una grave e permanente limitazione della deambulazione o affetto da pluriamputazioni deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido in situazione di gravità certificata con verbale di una Commissione medica pubblica.

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.


3. Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000).


Il disabile affetto da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido in situazione di gravità, certificata con verbale di una Commissione medica pubblica, e deve essere titolare dell’indennità di accompagnamento ( L. 18/1980 e L. 508/1988). Non è sufficiente la sola indennità di frequenza.

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.


4. Cecità o sordomutismo (art. 50 L. 342/2000).


Hanno diritto alle agevolazioni:

  • Il disabile non vedente, con cecità assoluta o ipovedente con un residuo visivo non superiore ad 1/10 ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (ciechi assoluti - ciechi parziali - ipovedenti gravi);
  • Il disabile sordo, con sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata (sordità congenita - sordità acquisita).

Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo.




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