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Perdita di possesso per appropriazione indebita
Perdita di possesso per appropriazione indebita
Principi giuridici
Il reato di appropriazione indebita si verifica quando un soggetto “per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria … della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso” (art. 646 c.p.). L’appropriazione indebita è perseguibile su denuncia/querela della persona offesa.
A titolo esemplificativo, si configura un’appropriazione indebita nei seguenti casi:
quando un veicolo intestato a una società di leasing (o ad un’impresa di autonoleggio) non viene riconsegnato dal locatario alla scadenza prevista, né viene riscattato;
quando un veicolo messo a disposizione di un determinato soggetto a titolo di comodato d’uso gratuito non viene restituito al proprietario entro il termine convenuto o determinato ai sensi dell’art. 1809 c.c..
Per annotare la perdita di possesso per appropriazione indebita occorre produrre al Pubblico Registro Automobilistico la denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme, o una dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.
Poiché il reato di appropriazione indebita è perseguibile su querela della persona offesa e la parte può decidere di non sporgere querela, il Ministero di Giustizia e il Ministero delle Finanze (risoluzione n. 16/E dell’11.02.1997), hanno ritenuto ammissibile la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in alternativa alla denuncia/querela per appropriazione indebita, nella quale venga dichiarata la perdita di possesso del veicolo.
La perdita di possesso in seguito ad appropriazione indebita, quindi, può essere annotata al PRA [1] con una delle seguenti modalità, alternative:
con la querela (causale AI), in questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia/querela (tale data viene inserita in archivio come data evento), oppure
con una dichiarazione sostitutiva di perdita di possesso (causale DS), resa ai sensi del DPR 445/2000 art.47, in questo caso l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica viene meno a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione al PRA [2] della perdita di possesso.
Esonero tassa automobiilstica (ex bollo)
Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, l’esonero dal pagamento della tassa automobilistica può essere riconosciuto dalle singole Regioni o Province Autonome anche nel caso in cui l’evento (denuncia/querela) o l’annotazione della formalità (dichiarazione sostitutiva) si siano verificati entro il termine previsto per il pagamento. Al riguardo è necessario fare riferimento a quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative regionali, in merito all’applicazione del principio espresso dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 10.04.2003
Cosa fare
La perdita di possesso in seguito ad appropriazione indebita può essere annotata al PRA con:
la querela da rendere alle Autorità competenti, oppure
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiari la perdita di possesso per appropriazione indebita.
Documentazione
L’annotazione di perdita di possesso per appropriazione indebita viene effettuata in base a:
denuncia/querela, resa alle competenti autorità, in originale o in copia conforme o dichiarata conforme o dichiarazione sostitutiva di resa querela
(Nel caso si presenti una denuncia/querela, viene annotata la perdita di possesso con data efficace quella della denuncia.
oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio con testo libero, in alternativa alla denuncia.
Documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del veicolo (da esibire) con una fotocopia dello stesso.
Se il veicolo è intestato a società, il richiedente può dichiarare di essere in possesso dei necessari poteri di firma compilando e sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di legale rappresentante
Nel caso in cui la formalità non venga presentata dal diretto interessato, può essere allegata, unitamente a copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato, la delega alla presentazione, da compilare e sottoscrivere:
— delega alla presentazione
Costi e modalità di pagamento
Per annotare la formalità di perdita di possesso è previsto il pagamento della sola imposta di bollo, pari ad € 32.00
Nota
Se il veicolo viene riconsegnato all’intestatario, occorre presentare una pratica di rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso/disponibilità del veicolo (art.5 c.37 DL 953/82 convertito in L. n.53/83)