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Annotazione su carta di circolazione
Annotazione su carta di circolazione
Dal 3 novembre 2014 sono operative le procedure relative all’operazione dell’art.94 comma 4 bis del Codice della Strada e dell’art.247 bis D.P.R. n. 495/1992 che prevedono l’obbligo di annotare sulla Carta di circolazione la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore ai 30 giorni, da persona diversa dall’intestatario.
Non sono soggetti all’obbligo di annotazione i familiari conviventi o i veicoli non di uso esclusivo, guidati contemporaneamente da più soggetti.
Si precisa che il Pubblico Registro Automobilistico è tenuto ad annotare i fatti riguardanti la proprietà ma non è abilitato ad effettuare annotazioni relative alle intestazioni temporanee.
Ulteriori info possono essere richieste agli Uffici della Motorizzazione.Per maggiori chiarimenti scarica le circolari del Ministero dei Trasporti:
Circolare n.15513 del 10/07/2014
Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014