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Trasferimento di proprietà

Per presentare questa pratica allo sportello del PRA è necessario prenotare un appuntamento.

E’ possibile prenotare un appuntamento cliccando qui.

Nella piattaforma si accede con il proprio account SPID, C.I.E. (carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi) oppure con le credenziali di registrazione al sito ACI.

Dopo aver inserito il numero di targa del veicolo e scelto a quale PRA rivolgersi occorre selezionare la voce:
- "effettuare un trasferimento di proprietà" e poi
- uso del veicolo proprio o privato
- per uso proprio o privato.

L’agenda è aperta per i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui si sta accedendo, in prima mattinata si apre una nuova data prenotabile. Gli orari disponibili sono all’interno dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio.


Per verificare il tipo di Certificato di proprietà, se cartaceo o digitale e per verificare se sul veicolo cì sono fermi amministrativi o altri vincoli o gravami, si può consultare la sezione "Servizi on line" del sito www.aci.it oppure cliccare qui.

Il Certificato di Proprietà Digitale è stato emesso per le pratiche presentate al PRA a partire dal 5 ottobre 2015 e già risiede nei nostri archivi.

Per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura o una certificazione cliccare qui.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di proprietà cartaceo o digitale e carta di circolazione oppure Documento unico di circolazione e proprietà (DU).

In caso di smarrimento furto, distruzione del Certificato di proprietà cartaceo e/o della carta di circolazione o del DU occorre portare la relativa denuncia.

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) dell’acquirente o del legale rappresentante in caso di veicolo acquistato da società

- Se acquista un cittadino extracomunitario: carta di identità o patente di guida italiane, codice fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e la fotocopia della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

- Per casistiche di acquirenti diversi da persona fisica o società (Onlus, Volontariato, persone giuridiche private o pubbliche, associazioni non riconosciute ecc.), contattare l’ufficio per l’ulteriore documentazione necessaria.

3. Dichiarazione di vendita in bollo da € 16 con firma autenticata del venditore

Oltre alla scrittura privata di vendita con firma del venditore autenticata sono titolo per la trascrizione anche la copia conforme all’originale in bollo dell’atto pubblico e la copia conforme all’originale della sentenza che trasferiscono la proprietà di un veicolo a favore di un determinato soggetto (es. donazione, sentenza di accertamento proprietà ecc.)


DOVE AUTENTICARE LA FIRMA DEL VENDITORE SULLA DICHIARAZIONE DI VENDITA

Autenticare una firma vuol dire che il pubblico ufficiale deve verificare l’identità della persona che firma e dichiarare che la firma è stata messa in sua presenza.

- Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, i comuni, il PRA, la motorizzazione civile e i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista presso le agenzie di pratiche auto comprese le delegazioni ACI.

- Se l’autentica di firma non è fatta al PRA, l’acquirente deve presentare il passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica di firma sull’atto di vendita

- Autentica di firma fatta all’estero: sono autorizzati ad autenticare le firme anche gli uffici dell’Ambasciata/Consolato d’Italia che svolgono funzioni notarili e sono considerati territorio italiano all’estero. Se l’autentica viene fatta da un notaio all’estero occorre depositare l’atto presso un notaio italiano o negli archivi notarili degli atti rogati all’estero, prima di utilizzarlo in Italia.

In caso di procura redatta all’estero presso un notaio estero, invece, non è necessario il deposito presso il notaio italiano. E’ sufficiente che l’atto sia tradotto in italiano con traduzione ufficiale e che venga legalizzato anche tramite "apostille" se il paese di provenienza ha sottoscritto la Convenzione dell’Aia. Sono salve le eventuali Convenzioni tra singoli paesi che consentano la immediata validità della procura nel Paese estero, senza necessità di legalizzazione o apostille.


AUTENTICA DI FIRMA DEL VENDITORE SULL’ATTO DI VENDITA FATTA ALLO SPORTELLO PRA

Se la firma del venditore è autenticata al PRA, l’acquirente deve presentare contestualmente anche il trasferimento di proprietà.

Il venditore deve presentarsi personalmente, con il proprio documento di identità in corso di validità. Non occorre portare la marca da bollo o precompilare la modulistica, perché l’atto redatto al PRA è digitale.

- Se il veicolo è intestato a una società deve presentarsi personalmente il legale rappresentante, munito del proprio documento di identità in corso di validità, il codice fiscale (tessera sanitaria o Carta di identità elettronica) e di una visura camerale in corso di validità oppure di una dichiarazione sostitutiva per verificare chi ha i poteri di firma per la vendita del veicolo.

Se dalla visura camerale risulta la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, devono essere presenti tutti coloro che hanno la firma congiunta. Se la vendita del veicolo rientra nell’oggetto sociale e nell’attività esercitata (es. attività di vendita veicoli, di noleggio veicoli, di leasing, di imprese di trasporto in cui il veicolo costituisce strumento connesso all’attività di impresa) l’atto di vendita rientra nell’attività di ordinaria amministrazione, salvo diversa previsione contenuta nella visura camerale.

- In caso di veicoli intestati a persone giuridiche (pubbliche o private) o ad associazioni o fondazioni, chi autentica la firma deve accertare che chi sottoscrive l’atto abbia il potere rappresentativo, mediante l’esame dei documenti che accertano i poteri di firma (es. procura generale o speciale, atto costitutivo, statuto, atto associativo, delibera ecc.)

- In caso di veicoli intestati a soggetti con tutore, amministratore di sostegno, curatore ecc. occorre presentare l’atto di nomina e l’autorizzazione del giudice alla vendita.


MODULISTICA

Se la pratica è presentata personalmente dall’acquirente allo sportello PRA, non occorre precompilare la modulistica, perché viene compilata un’istanza digitale.

1. Istanza unificata digitale compilata e firmata dall’acquirente

2. In caso di più acquirenti, chi vuole risultare primo proprietario sul Documento unico di circolazione e proprietà compila e firma l’Istanza unificata, gli altri la delega

3. Se l’acquirente non può presentare personalmente il passaggio di proprietà al PRA deve compilare e firmare il modello di Istanza unificata e la delega

Il delegato deve presentarsi personalmente col proprio codice fiscale e documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del delegante perfettamente leggibile.


QUANTO COSTA

Se l’acquirente è residente a Firenze o in provincia di Firenze, consulta la tabella:

costi del passaggio di proprietà per autovettura e motociclo

E’ consentito esclusivamente il pagamento con moneta elettronica (solo Pagobancomat, no carte di credito).

- La Provincia di Firenze ha previsto l’applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione per i veicoli ad uso professionale. Per approfondire vai alla sezione documenti del sito.

- Per le altre tipologie di veicoli consulta la tabella IPT presente nella sezione "documenti" del sito.

Il diritto all’esenzione da imposte e/o diritti deve essere sempre specificato dalla parte nell’apposita sezione dell’Istanza unificata, citando nella sezione "altri dati" gli estremi di legge.


CASI PARTICOLARI

- Se acquista un disabile

Sono previste agevolazioni in favore dei cittadini disabili e dei familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico. Per saperne di più consulta la sezione mobilità e disabili.

- Se acquista un cittadino britannico

a) per i cittadini britannici già residenti in Italia alla data del 31/12/2020 occorre allegare all’istanza oltre al documento di identità:

copia della carta di soggiorno elettronica (documento facoltativo) oppure

autocertificazione nella quale si dichiari di essere legalmente residente in Italia alla data del 31/12/2020.

b) per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021, è invece richiesto il possesso del permesso di soggiorno in quanto cittadini di un Paese extraUE.

- Per altre casistiche particolari (in presenza di tutore, amministratore di sostegno, curatore, procuratore speciale o generale ecc.) contattare l’ufficio.


ATTENZIONE

1) Non è sempre possibile richiedere allo sportello PRA l’aggiornamento contestuale dell’archivio PRA e Motorizzazione.

In alcuni casi è ancora necessario richiedere il rilascio del Documento Unico di circolazione e proprietà (DU) entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita registrato al PRA ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista presso la Motorizzazione civile o presso le agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI:

- in caso di doppio trasferimento di proprietà sulla medesima targa per tutti i veicoli che non sono immatricolati come autovettura, autocarro e motociclo uso proprio.

- in caso di veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro per trasporto merci per conto proprio o conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente, ecc.)

- in caso di veicoli immatricolati come promiscuo per trasporto persone/cose (categoria dei veicoli soppressa a partire dal 1° ottobre 1998)

- in caso di veicoli acquistati esclusivamente da minorenne o incapace di agire

- altre casistiche particolari che saranno comunicate direttamente allo sportello PRA.

2) Veicoli non immatricolati come autovettura per uso proprio, motociclo o autocarro

Le procedure informatiche consentono l’emissione di un DU solo a condizione che l’ANV (Archivio Nazionale Veicoli presso la Motorizzazione) e l’Archivio PRA siano allineati relativamente ai dati anagrafici e al codice fiscale delle persone fisiche o giuridiche nonché alle date di scadenza di leasing, usufrutto e PRD.

3) In presenza di comodato d’uso gratuito già annotato sulla carta di circolazione come intestazione temporanea, occorre prima rivolgersi alla Motorizzazione per cancellare l’intestazione temporanea.


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data ultimo aggiornamento 09/06/2023