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Trasferimento di proprietà del veicolo per separazione legale/divorzio
La richiesta al PRA deve essere presentata entro 60 giorni dall’omologazione del Tribunale o dal deposito nella cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o di divorzio o dall’autentica di firma notarile sulla negoziazione assistita.
Per presentare questa pratica allo sportello del PRA è necessario prenotare un appuntamento.
E’ possibile prenotare un appuntamento cliccando qui.
Nella piattaforma si accede con il proprio account SPID, C.I.E. (carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi) oppure con le credenziali di registrazione al sito ACI.
Dopo aver inserito il numero di targa del veicolo e scelto a quale PRA rivolgersi occorre selezionare la voce:
"effettuare un trasferimento di proprietà"
uso del veicolo proprio o privato
per uso proprio o privato.
L’agenda è aperta per i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui si sta accedendo, in prima mattinata si apre una nuova data prenotabile. Gli orari disponibili sono all’interno dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio.
Per verificare il tipo di Certificato di proprietà, se cartaceo o digitale e per verificare se sul veicolo cì sono fermi amministrativi o altri vincoli o gravami, si può consultare la sezione "Servizi on line" del sito www.aci.it oppure cliccare qui.
Il Certificato di Proprietà Digitale è stato emesso per le pratiche presentate al PRA a partire dal 5 ottobre 2015 e già risiede nei nostri archivi.
Per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura o una certificazione cliccare qui.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. Certificato di proprietà cartaceo o digitale e carta di circolazione oppure Documento unico di circolazione e proprietà (DU).
In caso di smarrimento furto, distruzione del Certificato di proprietà cartaceo e/o della carta di circolazione o del DU occorre portare la relativa denuncia.
2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) del coniuge che si intesta il veicolo
se cittadino extracomunitario: carta di identità o patente di guida italiane, codice fiscale, permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e la fotocopia della richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
3. Copia conforme del verbale di separazione consensuale omologato oppure copia conforme della sentenza di separazione giudiziale oppure copia conforme della sentenza di divorzio oppure atto di negoziazione assistita nella forma della scrittura privata con sottoscrizione dei coniugi autenticata da notaio.
Nel titolo per la trascrizione deve risultare il trasferimento della proprietà del veicolo, individuato con numero di targa.
L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. L’avvocato può pertanto dichiarare conforme all’originale estratto dal fascicolo informatico del tribunale il verbale di separazione omologato e la sentenza.
MODULISTICA
Se la pratica è presentata personalmente dal coniuge che si intesta il veicolo allo sportello PRA, non occorre precompilare la modulistica, perché viene compilata un’istanza digitale.
1. Istanza unificata digitale compilata e firmata dal coniuge che si intesta il veicolo
2. Se il coniuge che si intesta il veicolo non può presentare personalmente il traferimento di proprietà al PRA deve compilare e firmare il modello di Istanza unificata e la delega
Il delegato deve presentarsi personalmente col proprio codice fiscale e documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa fronte e retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del delegante perfettamente leggibile.
QUANTO COSTA
La trascrizione è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e Imposta di Bollo, ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987. Il diritto all’esenzione da imposte e/o diritti deve essere sempre specificato dalla parte nell’apposita sezione dell’Istanza unificata, citando nella sezione "altri dati" gli estremi di legge.
1. Emolumenti e Diritti PRA € 27,00
2. Diritti Motorizzazione € 10,20
3. Spese accessorie DTT: € 1,00.
Gli importi previsti per legge si versano alla cassa con carta pagobancomat.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito in regime di libero mercato.
CASI PARTICOLARI
Se il coniuge che si intesta il veicolo è un disabile
Sono previste agevolazioni in favore dei cittadini disabili e dei familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico. Per saperne di più consulta la sezione mobilità e disabili.
Se il coniuge che si intesta il veicolo è un cittadino britannico
a) per i cittadini britannici già residenti in Italia alla data del 31/12/2020 occorre allegare all’istanza oltre al documento di identità:
copia della carta di soggiorno elettronica (documento facoltativo) oppure
autocertificazione nella quale si dichiari di essere legalmente residente in Italia alla data del 31/12/2020.
b) per i cittadini che fanno ingresso in Italia dal primo gennaio 2021, è invece richiesto il possesso del permesso di soggiorno in quanto cittadini di un Paese extraUE.
Per altre casistiche particolari (tutore, amministratore di sostegno, procuratore speciale o generale ecc.) contattare l’ufficio.
ATTENZIONE
1) Non è sempre possibile richiedere allo sportello PRA l’aggiornamento contestuale dell’archivio PRA e Motorizzazione.
In alcuni casi è ancora necessario richiedere il rilascio del Documento Unico di circolazione e proprietà (DU) entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita registrato al PRA ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista presso la Motorizzazione civile o presso le agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI:
in caso di doppio trasferimento di proprietà sulla medesima targa per tutti i veicoli che non sono immatricolati come autovettura, autocarro e motociclo uso proprio.
in caso di veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro per trasporto merci per conto proprio o conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente, ecc.)
in caso di veicoli immatricolati come promiscuo per trasporto persone/cose (categoria dei veicoli soppressa a partire dal 1° ottobre 1998)
altre casistiche particolari che saranno comunicate direttamente allo sportello PRA.
2) Veicoli non immatricolati come autovettura per uso proprio, motociclo o autocarro
Le procedure informatiche consentono l’emissione di un DU solo a condizione che l’ANV (Archivio Nazionale Veicoli presso la Motorizzazione) e l’Archivio PRA siano allineati relativamente ai dati anagrafici e al codice fiscale delle persone fisiche o giuridiche nonché alle date di scadenza di leasing, usufrutto e PRD.
3) In presenza di comodato d’uso gratuito già annotato sulla carta di circolazione come intestazione temporanea, occorre prima rivolgersi alla Motorizzazione per cancellare l’intestazione temporanea.
Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 18/05/2023