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Trasferimento di proprietà per successione ereditaria

Per presentare questa pratica allo sportello del PRA è necessario prenotare un appuntamento.

E’ possibile prenotare un appuntamento sul sito www.aci.it oppure dalla home page del sito di questa Direzione Territoriale ACI nella sezione In sede - Prenotazione Servizi PRA oppure cliccando qui.

Nella piattaforma si accede con il proprio account SPID, C.I.E. (carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi) oppure con le credenziali di registrazione al sito ACI.

Dopo aver fatto l’accesso alla pagina degli appuntamenti, inserito i dati richiesti: targa, tipo del veicolo e selezionato l’Ufficio PRA presso cui prenotare l’appuntamento, occorre andare avanti e selezionare le seguenti voci:
- "Effettuare un trasferimento di proprietà"
- "uso del veicolo proprio o privato"
- "per successione ereditaria".

L’agenda è aperta per i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui si sta accedendo, in prima mattinata si apre una nuova data prenotabile. Gli appuntamenti disponibili sono all’interno dell’orario di apertura al pubblico dell’ufficio.


Per verificare il tipo di Certificato di proprietà, se cartaceo o digitale e per verificare se sul veicolo ci sono vincoli o gravami, puoi consultare gratuitamente il sito www.aci.it oppure cliccare qui.

Per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura cliccare qui per visura PRA.


In caso di decesso dell’intestatario al PRA, gli eredi devono trasferire la proprietà del veicolo a proprio nome.

Non è necessario richiedere al PRA il trasferimento di proprietà se gli eredi decidono di radiare il veicolo per demolizione, cioè consegnano il veicolo a un demolitore autorizzato oppure per esportazione, cioè il veicolo viene portato definitivamente all’estero.


- Se gli eredi presentano un unico trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi, il PRA rilascia il Documento Unico di circolazione.


- Se ci sono più eredi e non tutti desiderano intestarsi il veicolo è necessario effettuare due trasferimenti di proprietà, il primo trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi e il secondo trasferimento di proprietà per vendita a favore dell’erede che vuole intestarsi il veicolo.

- Se gli eredi decidono di vendere il veicolo a un terzo acquirente è necessario effettuare due trasferimenti di proprietà, il primo per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi e il secondo trasferimento di proprietà per vendita a favore dell’acquirente.

E’ possibile fare un unico atto di accettazione di eredità e contestuale vendita, ma si devono pagare gli importi previsti per legge per ciascun trasferimento di proprietà.

In caso di doppio trasferimento di proprietà per alcune tipologie di veicoli non è possibile per l’Ufficio PRA rilasciare il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU) o attestazione provvisoria di circolazione, che deve essere richiesta dall’acquirente a uno Sportello Telematico dell’Automobilista presso le agenzie di pratiche auto o delegazioni Aci o Motorizzazione civile.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di proprietà cartaceo o digitale e Carta di circolazione oppure Documento Unico di circolazione e proprietà (DU).

Il Certificato di Proprietà Digitale è stato emesso per le pratiche presentate al PRA a partire dal 5 ottobre 2015 e già risiede nei nostri archivi. Se su un veicolo è stato rilasciato il Certificato di proprietà digitale, è sufficiente presentare la carta di circolazione.

In caso di smarrimento, furto o distruzione del Certificato di proprietà cartaceo e/o della carta di circolazione o del DU del veicolo occorre portare la relativa denuncia.

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale (Tessera sanitaria o carta di identità elettronica) di ciascun erede (e dell’eventuale acquirente)

3. dichiarazione sostitutiva eredità da compilare solo se l’atto non è redatto al PRA

4. Atto di accettazione di eredità in bollo da € 16 con firma autenticata di tutti gli eredi maggiorenni e capaci di agire o eventuale amministratore di sostegno.

- Sono titolo per la trascrizione anche la copia conforme all’originale in bollo dell’atto pubblico o della sentenza che trasferiscono la proprietà agli eredi o a terzi.


DOVE AUTENTICARE LA FIRMA DEGLI EREDI SULL’ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’

Autenticare una firma vuol dire che il pubblico ufficiale deve verificare l’identità della persona che firma e dichiarare che la firma è stata messa in sua presenza.

Sono autorizzati ad autenticare la firma i notai, gli Uffici Comunali, il PRA, la Motorizzazione Civile e i titolari degli sportelli telematici dell’automobilista presso le agenzie di pratiche auto comprese le delegazioni ACI.

- Se l’autentica di firma non è fatta al PRA, ma presso gli altri soggetti autorizzati, il trasferimento di proprietà deve essere presentato al PRA entro 60 giorni dalla data dell’autentica.

In caso di più eredi, le autentiche di firma sul medesimo atto possono essere fatte in momenti diversi e davanti a pubblici ufficiali diversi. L’atto deve essere presentato al PRA per il trasferimento di proprietà solo quando sono state autenticate tutte le firme sul medesimo atto. E’ dall’ultima autentica di firma che decorrono i 60 giorni per la trascrizione.

- Autentica di firma fatta all’estero: sono autorizzati ad autenticare le firme anche gli uffici dell’Ambasciata/Consolato d’Italia che svolgono funzioni notarili e sono considerati territorio italiano all’estero.

- Se l’autentica di firma dell’erede viene fatta da un notaio all’estero, l’atto è trascrivibile al PRA purché sia legalizzato (o contenga l’apostille per gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja), tradotto in italiano e depositato presso un notaio italiano o negli archivi notarili degli atti rogati all’estero.


- Fac simile atto di accettazione eredità

- Fac simile atto di accettazione eredità con contestuale dichiarazione di vendita

- Fac simile atto di accettazione eredità con rinuncia di alcuni chiamati all’eredità

La presente modulistica è da utilizzare solo nel caso in cui gli eredi non facciano autenticare la propria firma al PRA.


AUTENTICA DI FIRMA DEGLI EREDI FATTA AL PRA

- Se l’autentica della firma degli eredi è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente la pratica del trasferimento di proprietà per successione ereditaria ed eventuale vendita.

Devono essere presenti tutti gli eredi maggiorenni e l’eventuale amministratore di sostegno muniti del proprio documento di identità in corso di validità.

Non occorre precompilare la modulistica o acquistare la marca da bollo, perché sarà predisposto un atto digitale direttamente allo sportello PRA.

- In caso di procura generale redatta presso un notaio italiano ad accettare l’eredità: deve presentarsi personalmente il procuratore, munito del proprio documento di identità in corso di validità, del proprio codice fiscale e della procura generale in bollo da cui deve risultare che il procuratore è autorizzato ad accettare l’eredità ed eventualmente a vendere i beni ereditari

- In caso di procura redatta all’estero presso un notaio estero, non è necessario il deposito presso il notaio italiano. E’ sufficiente che l’atto sia tradotto in italiano con traduzione ufficiale e che venga legalizzato anche tramite "apostille" se il paese di provenienza ha sottoscritto la Convenzione dell’Aia. Sono salve le eventuali Convenzioni tra singoli paesi che consentano la immediata validità della procura nel Paese estero, senza necessità di legalizzazione o apostille.


MODULISTICA NECESSARIA

1. In caso di unico erede che presenta personalmente la pratica allo sportello del PRA: Istanza unificata predisposta e firmata digitalmente direttamente allo sportello.

2. Se ci sono più eredi comproprietari, il primo compila l’Istanza Unificata come dichiarante, gli altri compilano e firmano la delega a favore dell’erede dichiarante


3. Se gli eredi hanno già fatto autenticare la propria firma sull’atto di accettazione di eredità presso gli altri soggetti autorizzati, non è necessario che si presentino personalmente al PRA per il trasferimento di proprietà, ma possono delegare un incaricato di fiducia a presentare tutta la documentazione necessaria.

In questo caso, il delegato dovrà presentarsi munito del proprio documento di identità e tessera sanitaria e con l’Istanza Unificata compilata e firmata dall’erede dichiarante e dal delegato come presentatore + le deleghe di tutti gli eredi, presenti e assenti. Alle deleghe vanno allegate le fotocopie complete fronte e retro del documento di identità in corso di validità degli eredi deleganti


QUANTO COSTA

Se l’erede e l’eventuale acquirente sono residenti a Firenze o in provincia di Firenze consulta la tabella:

- Costi del trasferimento di proprietà per successione ereditaria per autovettura o motociclo

E’ consentito esclusivamente il pagamento con moneta elettronica (solo pagobancomat, no carte di credito).

Per le altre tipologie di veicoli, consultare la tabella IPT presente nella sezione "documenti" del sito.

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASI PARTICOLARI

- Se fra gli eredi ci sono minorenni

Gli eredi minorenni sono obbligati ad accettare l’eredità con beneficio di inventario con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale.

Oltre alla documentazione necessaria occorre portare:

1. copia conforme in bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio o dalla Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto

2. copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare l’eredità.

L’art. 21 Dlgs. n. 149/2022 ha attribuito ai notai competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, prevedendo che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante (comma 1). Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione alla vendita, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato

3. documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) del genitore esercente la responsabilità genitoriale che firma l’istanza unificata

- Con l’autorizzazione del giudice, o nei casi previsti, del Notaio, è possibile intestare il veicolo solo al genitore ma devono ugualmente essere presentati due trasferimenti di proprietà. Il primo per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi (compreso il minore) il secondo a favore del genitore (principio della continuità della trascrizione). Dovrà essere pertanto esibita in questo caso anche la copia conforme dell’autorizzazione del giudice o del notaio ad intestare il veicolo al solo genitore

- Se il giudice o il notaio autorizza il genitore a vendere il veicolo è necessario trascrivere due trasferimenti di proprietà, il primo a favore di tutti gli eredi, minore compreso, il secondo a favore dell’acquirente. Dovrà essere pertanto esibita in questo caso anche la copia conforme dell’autorizzazione del giudice o del notaio a vendere il veicolo.

In presenza di erede minorenne il PRA non può rilasciare un Documento Unico di circolazione e proprietà, che deve necessariamente essere richiesto alla Motorizzazione civile o a uno Sportello Telematico dell’Automobilista privato

- Se fra gli eredi ci sono altri incapaci di agire (interdetti e inabilitati)

Gli eredi interdetti e inabilitati sono obbligati ad accettare l’eredità con beneficio di inventario con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale.

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere:

1. copia conforme in bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio o dalla Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto

2. copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare l’eredità ed eventualmente a vendere il veicolo.

L’art. 21 Dlgs. n. 149/2022 ha attribuito ai Notai competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, prevedendo che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante (comma 1). Il Notaio rogante rilascia l’autorizzazione alla vendita, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato

3. copia conforme della nomina del tutore, documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) del tutore.

In presenza di erede incapace di agire, il PRA non può rilasciare un Documento Unico di circolazione e proprietà, che deve necessariamente essere richiesto alla Motorizzazione civile o a uno Sportello Telematico dell’Automobilista privato.

- In tutti i casi di accettazione di eredità con beneficio di inventario diversi dai precedenti

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere la copia conforme in bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio presso cui è depositato l’atto.

- Sono obbligati ad accettare con beneficio di inventario le persone giuridiche (escluse le società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti ai quali sia stata devoluta l’eredità.

- Erede con amministratore di sostegno

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere:

1. copia conforme del decreto di nomina ad amministratore di sostegno e l’eventuale copia conforme dell’autorizzazione del giudice ad accettare l’eredità e/o a vendere, se prevista nel decreto di nomina

L’art. 21 Dlgs. n. 149/2022 ha attribuito ai notai competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione, prevedendo che le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante (comma 1). Il notaio rogante rilascia l’autorizzazione alla vendita, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse del soggetto tutelato

2. documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) dell’amministratore di sostegno.

- In presenza di testamento

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere la copia conforme del testamento in bollo o l’estratto autentico del testamento in bollo rilasciati dal notaio presso cui è depositato l’atto.

L’erede deve comunque fare l’atto di accettazione di eredità del veicolo, in bollo. La dichiarazione espressa di accettazione di eredità in bollo può essere contenuta anche nel verbale di pubblicazione del testamento olografo.

In caso di testamento con un legato per un veicolo

Il legatario non deve fare l’atto di accettazione di eredità autenticato.

Alla documentazione del veicolo occorre aggiungere:

1. copia conforme in bollo del testamento o l’estratto del testamento in bollo rilasciati dal notaio presso cui è depositato l’atto.

2. documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria o carta di identità elettronica) del legatario.


- In caso di rinuncia all’eredità di uno o più eredi

Non è possibile rinunciare all’eredità di un singolo bene e accettare il resto dell’eredità. Se uno o più chiamati all’eredità rinunciano all’intera eredità con un atto formale ricevuto dal notaio o dalla cancelleria del tribunale in cui è aperta la successione, è possibile annotare la sola accettazione di eredità degli altri eredi.

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere la copia conforme in bollo dell’atto di rinuncia all’eredità rilasciata dal notaio o dalla Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto oppure dichiarazione sostitutiva

- Se fra gli eredi/acquirenti ci sono cittadini extracomunitari

Alla documentazione necessaria occorre aggiungere il permesso di soggiorno in corso di validità. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre una fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e della della richiesta del rinnovo.

Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

- Se l’erede è un disabile

Sono previste agevolazioni in favore dei cittadini disabili e dei familiari che hanno il disabile fiscalmente a carico, che restano intestatari del veicolo (senza successiva vendita). Per saperne di più consulta la sezione mobilità e disabili.


ATTENZIONE

1) Non è sempre possibile richiedere allo sportello PRA l’aggiornamento contestuale dell’archivio PRA e Motorizzazione.

In alcuni casi è ancora necessario richiedere il rilascio del Documento Unico di circolazione e proprietà (DU) entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita registrato al PRA ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista presso la Motorizzazione civile o presso le agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI:

- in caso di doppio trasferimento di proprietà sulla medesima targa per tutti i veicoli che non sono immatricolati come autovettura, autocarro e motociclo uso proprio.

- in caso di veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o certificato di approvazione (es. taxi, autocarro per trasporto merci per conto proprio o conto terzi, veicoli uso noleggio con conducente, ecc.)

- in caso di veicoli immatricolati come promiscuo per trasporto persone/cose (categoria dei veicoli soppressa a partire dal 1° ottobre 1998)

- in caso di veicoli acquistati esclusivamente da minorenne o incapace di agire

- altre casistiche particolari che saranno comunicate direttamente allo sportello PRA.

2) Veicoli non immatricolati come autovettura per uso proprio, motociclo o autocarro

Le procedure informatiche consentono l’emissione di un DU solo a condizione che l’ANV (Archivio Nazionale Veicoli presso la Motorizzazione) e l’Archivio PRA siano allineati relativamente ai dati anagrafici e al codice fiscale delle persone fisiche o giuridiche nonché alle date di scadenza di leasing, usufrutto e PRD.

3) In presenza di comodato d’uso gratuito già annotato sulla carta di circolazione come intestazione temporanea, occorre prima rivolgersi alla Motorizzazione per cancellare l’intestazione temporanea.

4) Se il veicolo è intestato a titolare di impresa individuale, contattare l’ufficio per le informazioni specifiche.

- La mancata richiesta di rilascio del Documento unico di circolazione e proprietà determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.

PROMEMORIA DOCUMENTI DA PORTARE


Data ultimo aggiornamento di questo articolo:18/10/2024


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