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Iscrivere ipoteca giudiziale

Sportello virtuale ACI

Gli Avvocati possono richiedere all’ufficio PRA della provincia in cui ha sede lo studio professionale – solo via PEC – la pratica di iscrizione dell’ipoteca giudiziale, operazione per la quale non è necessaria la presenza fisica agli sportelli.

Se lo studio professionale ha sede a Firenze o in provincia di Firenze, l’Email Certificata (PEC) della Direzione Territoriale ACI di Firenze è la seguente:

ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della PEC indicare: Iscrizione ipoteca giudiziale su targa ____ creditore_____" (scrivere numero di targa e nome e cognome o denominazione del creditore)


Qualsiasi sentenza che produce gli effetti tipici della condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento di un danno è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca (art. 2818 codice civile).

E’ comunque ammissibile l’iscrizione dell’ipoteca anche sulla base di altri provvedimenti del giudice, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale:

- il decreto ingiuntivo esecutivo
- il lodo arbitrale reso esecutivo
- la sentenza di divorzio o di separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra
- il decreto di omologa della separazione consensuale
- il verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 28/2010
- il decreto di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c
- l’accordo raggiunto in seguito a negoziazione assistita da un Avvocato (art. 5 D.L. 132/2014). L’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico deve essere certificata dagli Avvocati.

L’atto di protesto o l’atto di precetto non sono invece titoli idonei per l’iscrizione di ipoteca, ma costituiscono titolo per l’emanazione del decreto ingiuntivo.


QUANTO COSTA

Se l’intestatario risiede a Firenze o in provincia di Firenze:

1. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): 1,898% della somma garantita. L’importo determinato non può essere comunque inferiore all’imposta fissa minima di euro 196,00

I motocicli non trentennali sono esenti da IPT, per i motocicli trentennali e ultra trentennali l’IPT dovuta è euro 26.

Per le autovetture trentennali e ultratrentennali: IPT euro 52,00.

2. Emolumenti e diritti PRA: euro 27,00

3. Imposta di Bollo: euro 32,00.

Eventuali richieste di esenzioni vanno indicate sulla nota (Mod. NP3-C) nel riquadro D alla voce: "altri dati" citando la norma di riferimento.

- Le iscrizione di ipoteca giudiziale per crediti di lavoro (art. 10 L. 533/73) sono esenti da ogni importo purché nella nota venga indicato il riferimento normativo per l’agevolazione richiesta.

- E’ esente da IPT e da imposta di bollo la sentenza che pronuncia lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione o il decreto di omologazione della separazione consensuale , con la previsione dell’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altro coniuge o dei figli (art. 19 L. 74/1987). E’ necessario che nella nota di trascrizione venga indicato il riferimento normativo per l’agevolazione richiesta.

Come pagare

A fronte di più operazioni richieste, il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni singola operazione.

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui

- selezionare “nuovo pagamento” e inserire i dati richiesti

- come codice pratica inserire il codice convenzionale C03301, a prescindere dalla tipologia di pratica per cui si effettua il pagamento

- compilare gli altri campi inerenti le informazioni di chi effettua il pagamento

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica richiesta.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Provvedimento di cui si chiede l’iscrizione in copia conforme all’originale firmata digitalmente, formalmente portato a conoscenza dell’intestatario ai sensi dell’art. 12 D.M. 514/1992

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Avvocato richiedente

3. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del creditore

4.Modello NP3C compilato e firmato digitalmente dall’Avvocato

. Ricevuta di pagamento PagoPa con il codice IUV.

Per i documenti che necessitano di sottoscrizione digitale, va utilizzata la firma digitale in formato PADES.


CASI PARTICOLARI

- L’ipoteca giudiziale viene iscritta per la somma indicata nel provvedimento.

Se nel titolo per l’iscrizione dell’ipoteca non è contenuto l’importo che si vuole garantire è il creditore stesso a determinare la somma nella nota di iscrizione (mod. NP3C), cosi come previsto dall’art. 2838 del codice civile. In questo caso la nota di iscrizione deve essere sottoscritta dal creditore.

- L’ipoteca giudiziale deve essere richiesta entro un anno dalla data dell’atto che vi dà luogo. Se il provvedimento è scaduto, ma il creditore non è stato ancora soddisfatto, i termini possono essere riaperti con il rilascio a cura della cancelleria del tribunale di una copia conforme del provvedimento.

- Se il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è costituito dal verbale di mediazione previsto dal D. Lgs 28/2010, non è necessaria l’omologa se l’accordo è sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati.

- L’ipoteca giudiziale può essere iscritta su più veicoli del debitore. E’ dovuta una sola Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) quando "per uno stesso credito e in virtù dello stesso atto" devono essere effettuate più formalità ipotecarie. L’ipoteca non potrà essere suddivisa fra i diversi veicoli, ma dovrà essere iscritta per intero su ciascun veicolo oggetto di garanzia (art. 56 comma 2 D. lGS. 446/1997). Anche in questo caso, il pagamento va effettuato separatamente per ogni singola operazione.


ATTENZIONE

- L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione della pratica, invierà all’Avvocato, sempre tramite PEC, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica e la ricevuta di cassa.

- La richiesta via PEC non equivale alla presentazione della pratica che avverrà a cura dell’Ufficio, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione trasmessa compresa la ricevuta dell’avvenuto pagamento degli importi previsti ove dovuti.

L’Ufficio PRA provvederà ad evadere le richieste, nel minor tempo possibile compatibilmente con gli orari di lavoro e in relazione al numero delle richieste e delle attività complessive dell’Ufficio.

- In caso di particolare urgenza le richieste di iscrizione di ipoteca giudiziale, possono essere presentate allo sportello fisico del PRA anche senza prenotazione e con pagamento degli importi dovuti direttamente allo sportello con pagobancomat.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 06/08/2024


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