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Iscrivere ipoteca giudiziale

L’iscrizione di ipoteca giudiziale può essere richiesta via PEC, perché non è necessaria la presenza fisica allo sportello.

Per gli studi legali con sede a Firenze o in provincia di Firenze:

Email Certificata (PEC) è: ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della PEC indicare: Iscrizione ipoteca giudiziale su targa ____ creditore_____" (scrivere numero di targa e nome e cognome o denominazione del creditore)


Qualsiasi sentenza che produce gli effetti tipici della condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento di un danno è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca (art. 2818 codice civile).

E’ comunque ammissibile l’iscrizione dell’ipoteca anche sulla base di altri provvedimenti del giudice, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale:

- il decreto ingiuntivo esecutivo
- il lodo arbitrale reso esecutivo
- la sentenza di divorzio o di separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra
- il decreto di omologa della separazione consensuale
- il verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 28/2010
- il decreto di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c
- l’accordo raggiunto in seguito a negoziazione assistita da un Avvocato (art. 5 D.L. 132/2014). L’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico deve essere certificata dagli Avvocati.

L’atto di protesto o l’atto di precetto non sono invece titoli idonei per l’iscrizione di ipoteca, ma costituiscono titolo per l’emanazione del decreto ingiuntivo.


QUANTO COSTA

Se l’intestatario risiede a Firenze o in provincia di Firenze:

1. Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.): 1,898% della somma garantita. L’importo determinato non può essere comunque inferiore all’imposta fissa minima di € 196,00

2. Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

3. Imposta di Bollo: €32,00.

Eventuali richieste di esenzioni vanno indicate sulla nota (Mod. NP3-C) nel riquadro D alla voce: "altri dati" citando la norma di riferimento.

- Le iscrizione di ipoteca giudiziale per crediti di lavoro (art. 10 L. 533/73) sono esenti da ogni importo purché nella nota venga indicato il riferimento normativo per l’agevolazione richiesta.

- E’ esente da I.P.T. e da imposta di bollo la sentenza che pronuncia lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione o il decreto di omologazione della separazione consensuale , con la previsione dell’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altro coniuge o dei figli (art. 19 L. 74/1987). E’ necessario che nella nota di trascrizione venga indicato il riferimento normativo per l’agevolazione richiesta.

- Sono esenti da IPT i motocicli ad eccezione dei motocicli storici, per i quali deve essere versata l’Imposta di euro 26.

Come pagare

A fronte di più operazioni richieste, il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni singola operazione.

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui

- selezionare “nuovo pagamento” e inserire i dati richiesti
- come codice pratica inserire il codice convenzionale C03301, a prescindere dalla tipologia di pratica per cui si effettua il pagamento
- compilare gli altri campi inerenti le informazioni di chi effettua il pagamento
- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica richiesta.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Provvedimento giudiziale in copia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del tribunale presso cui è depositato l’originale

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’avvocato richiedente

3. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale del creditore

4. Modello NP3C compilato e firmato dal richiedente.

6. Ricevuta di pagamento PagoPa con il codice IUV.


CASI PARTICOLARI

- L’ipoteca giudiziale viene iscritta per la somma indicata nel provvedimento.

Se nel titolo per l’iscrizione dell’ipoteca non è contenuto l’importo che si vuole garantire è il creditore stesso a determinare la somma nella nota di iscrizione (mod. NP3C), cosi come previsto dall’art. 2838 del codice civile. In questo caso però la nota di iscrizione deve essere sottoscritta dal creditore.

- L’ipoteca giudiziale deve essere richiesta entro un anno dalla data dell’atto che vi dà luogo. Se il provvedimento è scaduto, ma il creditore non è stato ancora soddisfatto, i termini possono essere riaperti con il rilascio a cura della cancelleria del tribunale di una copia conforme del provvedimento.

- Se il titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale è costituito dal verbale di mediazione previsto dal D. Lgs 28/2010, non è necessaria l’omologa se l’accordo è sottoscritto da tutte le parti e dai loro avvocati.

- L’ipoteca giudiziale può essere iscritta su più veicoli del debitore. E’ dovuta una sola Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) quando "per uno stesso credito e in virtù dello stesso atto" devono essere effettuate più formalità ipotecarie. L’ipoteca non potrà essere suddivisa fra i diversi veicoli, ma dovrà essere iscritta per intero su ciascun veicolo oggetto di garanzia (art. 56 comma 2 D. lGS. 446/1997). Anche in questo caso, il pagamento va effettuato separatamente per ogni singola operazione.

- L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. L’avvocato potrà pertanto allegare alla PEC la copia conforme digitale del documento contenuto nel fascicolo elettronico della Cancelleria firmata digitalmente dall’avvocato.


ATTENZIONE

- A seguito dell’iscrizione dell’ipoteca verrà emessa una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione. Trattandosi di pratica che non prevede il rilascio del Documento unico di circolazione e proprietà (DU), se l’interessato vuole un DU aggiornato deve richiedere un duplicato del DU agli Sportelli Telematici dell’Automobilista presso la Motorizzazione civile o agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023


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