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Trascrivere un pignoramento

Sportello virtuale ACI

Gli Avvocati possono richiedere all’ufficio PRA della provincia in cui ha sede lo studio professionale – solo via PEC – la pratica di trascrizione del pignoramento, operazione per la quale non è necessaria la presenza fisica agli sportelli.

Se lo studio professionale ha sede a Firenze o in provincia di Firenze, l’Email Certificata (PEC) della Direzione Territoriale ACI di Firenze è la seguente: ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della PEC indicare: "Trascrizione pignoramento su targa ______ Creditore______ "(scrivere numero di targa del veicolo e nome e cognome o denominazione del creditore).


Il pignoramento sui beni mobili registrati può essere eseguito con le modalità previste dall’art. 518 cpc per il pignoramento di beni mobili o con le modalità previste dall’art. 521 bis cpc per il pignoramento di autoveicoli motoveicoli e rimorchi.


QUANTO COSTA

Il costo complessivo è di € 59 a pratica richiesta (importo comprensivo di emolumenti e diritti PRA: € 27,00 + Imposta di Bollo: € 32,00)

A fronte di più operazioni richieste, il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni singola operazione.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui

- selezionare “nuovo pagamento” e inserire i dati richiesti, in particolare:

- come codice pratica inserire il codice convenzionale C03301, a prescindere dalla tipologia di pratica per cui si effettua il pagamento

- compilati i campi inerenti le informazioni di colui che effettua il pagamento

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica richiesta.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento e dovrà essere inviata per PEC all’Ufficio PRA unitamente alla documentazione necessaria.

Eventuali esenzioni vanno richieste sul modello NP3C nel riquadro "Altri dati" citando la norma di riferimento.

A titolo esemplificativo:

- La trascrizione del pignoramento nelle cause di lavoro è esente da emolumenti e imposta di bollo ex art. 10 della L. 533/1973.

- La trascrizione del pignoramento nelle cause di separazione e divorzio è esente da imposta di bollo. Sono dovuti gli emolumenti ACI (art. 19 della Legge n. 74/1987; sent. Corte cost. 29 aprile – 10 maggio 1999).

- La trascrizione del pignoramento richiesta dal difensore d’ufficio ex art. 32 disp. att. c.p.p. è esente da emolumenti e imposta di bollo.

- In caso di trascrizione del pignoramento in presenza di ammissione al gratuito patrocinio l’imposta di bollo rientra tra le spese “prenotate a debito”, mentre gli emolumenti ACI devono essere corrisposti (art. 131 del T.U. in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002).


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA INVIARE VIA PEC

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1. Copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento notificata al debitore intestatario PRA o copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale. La copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).

Il rilascio di copie conformi per uso trascrizione, sia nei pignoramenti immobiliari che in quelli degli autoveicoli, pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell’Ufficiale giudiziario, può essere effettuato dall’Avvocato del creditore. L’art. 521 bis comma 5 c.p.c. prevede infatti che “la conformità di tali copie è attestata dall’Avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo”.

L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. L’avvocato potrà pertanto allegare alla PEC la copia conforme digitale del documento contenuto nel fascicolo elettronico della Cancelleria.

2. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’avvocato e del creditore (in caso di persona giuridica del legale rappresentante)

3. Nota di trascrizione- modello NP3C compilata e firmata dall’avvocato richiedente.

Come data dell’atto di pignoramento va indicata la data della notifica dal momento che gli effetti del pignoramento decorrono da quella data.

4. Ricevuta di pagamento pagoPa con codice IUV.


CASI PARTICOLARI

1. L’annotazione del pignoramento rientra nei cosiddetti provvedimenti "in odio alla parte" per i quali la normativa speciale per la trascrizione al PRA prevede che il provvedimento debba essere portato formalmente a conoscenza dell’attuale intestatario al PRA (art. 12 D.M. 514/1992). La comunicazione formale può essere effettuata, per esempio, nelle forme della raccomandata a.r.:

- intestatario diverso dal debitore: il pignoramento può essere trascritto anche quando il veicolo è intestato al PRA a un soggetto diverso dal debitore, ma è necessario che il provvedimento sia stato formalmente portato a conoscenza dell’intestatario.

- Veicolo intestato a più soggetti, ma non tutti sono obbligati nei confronti del creditore: il pignoramento è trascritto se il provvedimento è stato formalmente portato a conoscenza di tutti i cointestatari.

Successivamente alla trascrizione al PRA il creditore pignorante potrà procedere a notificare l’avviso di pignoramento agli altri cointestatari, notifica strettamente legata alla procedura esecutiva (art. 599 c.p.c. e art. 180 disp. att. c.p.c.).

2. Non è invece ammissibile la trascrizione di un atto di pignoramento infruttuoso o negativo.

3. L’annotazione del pignoramento non impedisce la successiva trascrizione del trasferimento di proprietà dei beni pignorati. Il creditore che ha annotato il pignoramento può in qualsiasi momento espropriare il veicolo anche nei confronti di chi è l’attuale proprietario al PRA. L’atto di vendita con data anteriore al pignoramento, ma trascritto successivamente allo stesso non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante.

4. E’ possibile procedere alla radiazione per esportazione di un veicolo su cui è annotato un pignoramento solo con idonea documentazione comprovante il venir meno del vincolo.


ATTENZIONE

- L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione della pratica invierà all’Avvocato richiedente, sempre tramite PEC, la ricevuta dell’avvenuto espletamento della pratica.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
- A seguito della pratica verrà rilasciata una mera ricevuta


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023


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