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Cancellare la trascrizione del pignoramento
Sportello virtuale ACI
I privati cittadini devono richiedere la cancellazione della trascrizione del pignoramento esclusivamente via PEC o mail inviata all’Ufficio PRA della propria Provincia di residenza.
Gli avvocati devono richiedere la cancellazione del pignoramento - esclusivamente via PEC - all’ufficio PRA in cui ha sede lo studio legale.
I recapiti di questa Direzione Territoriale ACI sono:
Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it
Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.
Nell’oggetto della PEC indicare: "Cancellazione pignoramento su targa ______ intestatario_____"(scrivere numero di targa del veicolo e nome e cognome o denominazione del soggetto intestatario del veicolo).
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente oppure quando il creditore procedente dichiara, nelle forme previste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito. Le nuove disposizione di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c. si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11/12/2014.
QUANTO COSTA
Il costo complessivo è di € 59,00 (importo comprensivo di emolumenti e diritti PRA: € 27 + Imposta di bollo: € 32).
A fronte di più operazioni richieste, il pagamento deve essere effettuato separatamente per ogni singola operazione.
Come pagare
Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui
selezionare “nuovo pagamento” e inserire i dati richiesti
come codice pratica inserire il codice convenzionale C03301, a
prescindere dalla tipologia di pratica per cui si effettua il
pagamento;
compilare i campi con i dati di chi effettua il pagamento
effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica
richiesta.
La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.
1. Copia conforme all’originale rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento iscritto sul veicolo emessa dal Giudice dell’esecuzione oppure dell’ordinanza con cui il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione del pignoramento, ai sensi dell’art. 495 del codice civile, a seguito del versamento di una somma di denaro e liberazione del bene pignorato
oppure
Dichiarazione resa dal creditore procedente di inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio in bollo da euro 16.
2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario e documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’avvocato richiedente (se la richiesta proviene dall’avvocato)
3. Nota di trascrizione- Modello NP3C compilata e firmata dal richiedente.
4. Ricevuta di pagamento pagoPa con codice IUV.
CASI PARTICOLARI
L’eventuale verbale di vendita all’asta successiva al pignoramento, contenente la dichiarazione che sono da ritenersi estinti i preesistenti vincoli sul veicolo e che lo stesso viene acquistato libero da ogni vincolo, è titolo idoneo per la cancellazione dei vincoli iscritti.
Anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine è necessario il provvedimento del giudice che ne ordina la cancellazione.
L’atto di consenso o rinuncia alla procedura esecutiva rilasciato dal creditore non costituisce titolo idoneo per far venir meno il pignoramento che dovrà comunque essere cancellato secondo le modalità sopra indicate.
Oltre all’ordinanza del giudice di cancellazione della trascrizione, può ritenersi ammissibile anche un provvedimento del giudice dell’esecuzione che autorizzi o dichiari l’estinzione del processo esecutivo sulla base di un’istanza del creditore di rinuncia all’esecuzione.
L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. L’avvocato potrà pertanto allegare alla PEC la copia conforme digitale del documento contenuto nel fascicolo elettronico della Cancelleria firmata digitalmente dall’avvocato.
In caso cancellazione del pignoramento con dichiarazione di inefficacia resa ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c sottoscritta dal creditore e autenticata dal Notaio, la pratica sarà effettuata previa verifica, da parte dell’Ufficio PRA, presso il Notaio che ha autenticato l’atto che i dati contenuti nel titolo trasmesso in copia digitale formato PDF siano coerenti con quelli contenuti nel repertorio notarile. Per questo motivo potrebbero trascorrere alcuni giorni tra l’invio della richiesta di cancellazione del pignoramento via PEC e la lavorazione della pratica.
Se la pratica viene, invece, richiesta allo sportello il titolo deve essere presentato in originale e la pratica viene eseguita a vista, senza necessità di prenotare un appuntamento e senza necessità che il PRA effettui le verifiche presso il notaio.
ATTENZIONE
Al termine della lavorazione della pratica sarà emessa una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione.
L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta invierà al richiedente, sempre tramite PEC per gli avvocati oppure PEC o mail per i privati cittadini, la ricevuta dell’avvenuto espletamento della pratica.
Trattandosi di pratiche che non prevedono il rilascio del Documento Unico di circolazione e proprietà (DU), se la parte ha interesse a ottenere un DU aggiornato, dovrà richiederne il duplicato alla Motorizzazione civile con il pagamento dei previsti importi o ad uno Sportello Telematico dell’automobilista.
In questo secondo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023