Vai direttamente ai contenuti
Logo Provincia di Firenze Logo Regione Toscana

Home > Trascrivere la domanda giudiziale

Trascrivere la domanda giudiziale


La domanda giudiziale è l’atto con cui una persona richiede al giudice il riconoscimento di un diritto.

Gli art. 2690 e 2691 del codice civile elencano le domande giudiziali relative ai veicoli che possono essere trascritte.

La domanda giudiziale relativa ai beni mobili registrati trascritta ai sensi degli art. 2690 e 2691 c.c. è una “prenotazione” nei confronti dei terzi degli effetti di un eventuale accoglimento della domanda giudiziale. Se il giudice accoglie la domanda e riconosce con sentenza l’esistenza del diritto a favore della parte attrice, questo diritto prevarrà sulle trascrizioni e iscrizioni effettuate successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale.

Per il nuovo procedimento semplificato di cognizione, introdotto dal D.Lgs 149/22 (c.d. "Riforma Cartabia") con decorrenza 28 febbraio 2023, è prevista la redazione della domanda giudiziale in forma di ricorso (artt. 125 e 163 cpc) e l’obbligo di notifica al convenuto del predetto ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura dell’attore ( art 281 decies cpc).


Per la presentazione della pratica, per la quale non è necessaria la presenza fisica agli sportelli PRA, gli Avvocati possono rivolgersi - esclusivamente via PEC - all’ufficio PRA della provincia in cui ha sede lo studio professionale.

Per gli studi legali con sede a Firenze o in provincia di Firenze il recapito di questa Direzione Territoriale ACI di Firenze è:

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della PEC indicare: "Trascrizione domanda giudiziale su targa ______ attore ______"(scrivere numero di targa del veicolo e nome e cognome o denominazione dell’attore).


QUANTO COSTA

- Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Per effettuare il pagamento del costo complessivo di € 59,00 per ciascuna domanda giudiziale da trascrivere, si deve procedere nel seguente modo:

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica in formato pdf, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.

Eventuali esenzioni da imposte o/o diritti devono essere richieste nella sezione "altri dati" del modello NP3C, indicando il riferimento normativo che le prevede.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Atto di citazione con gli estremi del deposito in cancelleria e relata di notifica alla controparte in copia conforme all’originale oppure ricorso accompagnato dal decreto di fissazione udienza regolarmente notificati al convenuto, in copia conforme all’originale. La copia conforme è esente da imposta di bollo nei casi previsti dall’art. 18 DPR 115/2002 (T.U. sulle spese giudiziarie)

Se la domanda giudiziale è stata notificata per mezzo del servizio postale, deve essere allegato alla pratica l’avviso di ricevimento (cosiddetta ricevuta di ritorno)

L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. Può pertanto essere presentata una copia conforme digitale del provvedimento

2. Modello NP3C compilato e firmato dall’Avvocato

3. Documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Avvocato richiedente e dell’attore o suo legale rappresentante


CASI PARTICOLARI

- Può essere trascritta anche la domanda giudiziale su un veicolo non intestato al convenuto in giudizio, purché la domanda venga notificata anche all’intestatario del veicolo ai sensi dell’art. 12 D.M. 514/1992.

- Gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale cessano dopo vent’anni, fatta salva la possibilità di rinnovare la trascrizione prima della scadenza del termine.

- La trascrizione della domanda giudiziale scaduta per il decorso del termine ventennale, anche se inefficace nei confronti dei terzi, non si cancella automaticamente con il decorso del termine, ma è necessario presentare domanda di cancellazione con le modalità previste dall’art. 2668 codice civile.


L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione della pratica, invierà all’Avvocato, sempre tramite PEC, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica e la ricevuta di cassa.


Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 15/01/2024


torna all’elenco