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Perdere il possesso del veicolo per evento non documentabile

Sportello virtuale ACI

I cittadini possono richiedere all’ufficio PRA della propria provincia di residenza – solo via PEC o mail – tutte le operazioni per le quali non è necessaria la presenza fisica agli sportelli.

Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale ACI sono:

Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso per evento non documentabile su targa____ intestatario:___" (scrivere numero di targa del veicolo e nome e cognome o denominazione dell’intestatario).



Per interrompere dell’obbligo tributario nei confronti dei soggetti che abbiano perduto per vari motivi (rottamazione, vendita, esportazione, consegna per la rivendita ecc.) il possesso del veicolo ma ne siano rimasti intestatari al PRA perché a suo tempo non sono state effettuate le dovute registrazioni al PRA, il Ministero delle Finanze d’intesa con il Ministero di Giustizia ha ritenuto possibile consentire l’annotazione della perdita di possesso al PRA sulla base di una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dall’intestatario ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

L’annotazione di questa perdita di possesso serve solo per sospendere l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e produce i suoi effetti dalla data di annotazione al PRA anche se l’evento indicato nella dichiarazione sostitutiva è avvenuto in data antecedente.

La perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva deve essere utilizzata in tutti quei casi che non sono risolvibili tramite le altre formalità PRA come ad esempio:

- consegna del veicolo al concessionario poi fallito o resosi irreperibile;

- vendita a favore di persona della quale si ignorino, in tutto o in parte, i dati essenziali per la trascrizione dell’atto di vendita al PRA

- cessazione della circolazione con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore

- cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo definitivamente

- perdita di possesso per furto, sequestro, confisca in relazione alle quali non è possibile produrre il relativo provvedimento o denuncia perché non più reperibile a causa del tempo trascorso.


CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

- L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale

- Gli eredi dell’intestatario del veicolo che devono compilare anche una dichiarazione sostitutiva eredità

- I chiamati all’eredità che abbiano formalmente rinunciato all’eredità, che devono allegare anche la copia conforme dell’atto di rinuncia all’eredità o dichiarazione sostitutiva con gli estremi dell’atto di rinuncia all’eredità depositato in cancelleria del tribunale

- Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).

- Il curatore fallimentare, non disponendo più l’intestatario al PRA del veicolo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "limitatamente agli stati, alle qualita’ personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero".

Ai fini della perdita di possesso al PRA possono compilare solo la seguente: dichiarazione sostitutiva perdita di possesso per cittadini extra comunitari


QUANTO COSTA

- Imposta di Bollo: € 32.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.

Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Se il veicolo è intestato a più persone, oppure sono più soggetti interessati a richiedere la perdita di possesso, ciascun intestatario o soggetto interessato deve compilare la propria dichiarazione sostitutiva.

2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario o documento di identità in corso di validità e codice fiscale degli altri soggetti che possono richiedere la perdita di possesso

3. Ricevuta con il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPa.

4. L’intestatario o uno dei soggetti autorizzati, deve compilare e firmare il modello NP3C: presente sul sito www.aci.it a questo indirizzo: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica.html

Il modello va compilato a nome dell’intestatario al PRA, anche se firmato e presentato dagli altri soggetti autorizzati.


CASI PARTICOLARI
- Se il veicolo è intestato a una società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante e documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante

- Se il veicolo è intestato ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica: costitutivo o altro atto associativo da cui risulti chi sia il legale rappresentante e documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante.

- Se il veicolo è intestato ad un’associazione non riconosciuta: atto associativo da cui risulti chi sia il presidente pro tempore dell’associazione e documento di identità in corso di validità e codice fiscale del presidente pro tempore.


ATTENZIONE

- Al termine della lavorazione della pratica verrà emessa una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione.

Le informazioni relative alla perdita e al rientro in possesso non vengono mai riportate sul DU

- Se il veicolo viene ritrovato è necessario registrare al PRA il rientro in possesso entro 40 giorni dall’avvenuto ritrovamento.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023


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