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Perdere il possesso a seguito di Incendio del veicolo
Sportello virtuale ACI
I cittadini possono richiedere all’ufficio PRA della propria provincia di residenza – solo via PEC o mail – tutte le operazioni per le quali non è necessaria la presenza fisica agli sportelli, riducendo così gli spostamenti fisici sul territorio con conseguente risparmio di tempo per i cittadini e relativa riduzione del traffico e dell’inquinamento.
Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale sono:
Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it
Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.
Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso per incendio su targa____" (scrivere numero di targa del veicolo).
Se il veicolo non è più utilizzabile a causa dell’incendio, è necessario consegnarlo con le targhe e i documenti (Carta di circolazione e Certificato di proprietà cartaceo o Foglio complementare oppure Documento unico di circolazione e proprietà) a un demolitore autorizzato, che si occuperà di presentare al PRA la pratica di radiazione per demolizione.
Se però il veicolo è andato completamente distrutto dall’incendio e non è possibile ricorrere alle normali procedure attraverso il demolitore autorizzato, l’intestatario o altro soggetto autorizzato può annotare la pratica di perdita di possesso per incendio.
CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO
L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale
L’erede dell’intestatario del veicolo che deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva della qualità di eredi
Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).
Il curatore fallimentare non disponendo più il soggetto fallito, intestatario al PRA, del veicolo.
QUANTO COSTA
Imposta di Bollo: € 32,00.
Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.
Come pagare
Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line
dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati
richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà
compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento
effettuare il pagamento della somma dovuta.
La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.
1.Originale o copia conforme all’originale del Verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti oppure della denuncia alla Polizia o ai Carabinieri in cui sia specificamente indicato che il veicolo è andato completamente distrutto a seguito dell’incendio
2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario oppure documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria di uno degli altri soggetti autorizzati a richiedere la perdita di possesso
3. Ricevuta pagoPa di euro 32
4. Modello NP3C compilato e firmato dall’intestatario o da altro soggetto autorizzato a presentare la richiesta.
ATTENZIONE
Al termine della lavorazione della pratica sarà emessa ed inviata al richiedente via mail o PEC una ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione.
Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.
Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023