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Perdere il possesso a seguito di Incendio del veicolo

Sportello virtuale ACI

I cittadini possono richiedere all’ufficio PRA della propria provincia di residenza – solo via PEC o mail – tutte le operazioni per le quali non è necessaria la presenza fisica agli sportelli, riducendo così gli spostamenti fisici sul territorio con conseguente risparmio di tempo per i cittadini e relativa riduzione del traffico e dell’inquinamento.

Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale sono:

Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso per incendio su targa____" (scrivere numero di targa del veicolo).


Se il veicolo non è più utilizzabile a causa dell’incendio, è necessario consegnarlo con le targhe e i documenti (Carta di circolazione e Certificato di proprietà cartaceo o Foglio complementare oppure Documento unico di circolazione e proprietà) a un demolitore autorizzato, che si occuperà di presentare al PRA la pratica di radiazione per demolizione.

Se però il veicolo è andato completamente distrutto dall’incendio e non è possibile ricorrere alle normali procedure attraverso il demolitore autorizzato, l’intestatario o altro soggetto autorizzato può annotare la pratica di perdita di possesso per incendio.


CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

- L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale

- L’erede dell’intestatario del veicolo che deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva della qualità di eredi

- Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).

- Il curatore fallimentare non disponendo più il soggetto fallito, intestatario al PRA, del veicolo.


QUANTO COSTA

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento

- effettuare il pagamento della somma dovuta.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1.Originale o copia conforme all’originale del Verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti oppure della denuncia alla Polizia o ai Carabinieri in cui sia specificamente indicato che il veicolo è andato completamente distrutto a seguito dell’incendio

2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario oppure documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria di uno degli altri soggetti autorizzati a richiedere la perdita di possesso

3. Ricevuta pagoPa di euro 32

4. Modello NP3C compilato e firmato dall’intestatario o da altro soggetto autorizzato a presentare la richiesta.


ATTENZIONE

- Al termine della lavorazione della pratica sarà emessa ed inviata al richiedente via mail o PEC una ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione.

- Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023


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