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Perdere il possesso del veicolo per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria

I cittadini possono richiedere all’ufficio PRA della propria provincia di residenza – solo via PEC o mail – la perdita di possesso per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, per la quale non è necessaria la presenza fisica agli sportelli.

Per i residenti a Firenze o in provincia di Firenze i recapiti di questa Direzione Territoriale ACI sono:

Email: direzione.territoriale.aci.firenze@aci.it

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della Email/PEC indicare: "Perdita di possesso su targa ______ "(scrivere numero di targa del veicolo).


Alcuni provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria possono determinare lo spossessamento del veicolo in capo all’intestatario.

A titolo di esempio:

- sequestro penale o giudiziario

- sequestro della pubblica amministrazione

- confisca amministrativa o penale

- pignoramento dell’amministrazione giudiziaria

Se il provvedimento non è stato già iscritto al PRA dalle autorità competenti nei casi in cui ciò sia previsto, l’intestatario che non può più utilizzare il veicolo potrà chiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso.

Dal provvedimento deve risultare che l’intestatario non ha più il possesso del veicolo e non lo può utilizzare (anche nel caso in cui sia nominato custode).

- E’ possibile annotare al PRA la perdita di possesso anche sulla base della copia conforme all’originale della sentenza del Giudice di Pace o di altro Organo Giurisdizionale che ha accertato che l’intestatario ha perduto il possesso del veicolo oppure che è avvenuto un trasferimento di proprietà in favore di un altro soggetto, che è identificato solo genericamente, senza dati anagrafici.

Gli effetti della sentenza decorrono dalla data di avvenuta perdita di possesso indicata nella sentenza, in mancanza dalla data della sentenza.

Se la sentenza ha previsto l’efficacia retroattiva è possibile annotare ugualmente la perdita di possesso con sentenza anche se in precedenza l’intestatario aveva già annotato al PRA la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva che, invece, non ha efficacia retroattiva.

L’emanazione della sentenza in sede civile con la quale si dichiara l’avvenuta perdita di possesso e si ordina al conservatore del PRA di procedere all’annotazione, non deroga a quanto previsto dalla normativa speciale del PRA per quanto riguarda la presentazione delle pratiche: la sentenza può essere trascritta solo se viene presentata la richiesta dalla parte con le modalità previste dalla legge e il pagamento degli importi previsti.

La perdita di possesso non può essere richiesta dal precedente proprietario se il veicolo è attualmente intestato al PRA ad un altro soggetto, anche se il precedente proprietario è in possesso di una sentenza del giudice di pace che dichiara nei suoi confronti la perdita di possesso.


CHI PUO’ RICHIEDERE LA PERDITA DI POSSESSO

- L’intestatario del veicolo o chi ne ha la rappresentanza legale

- L’erede dell’intestatario del veicolo che deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva eredità

- Il Procuratore Legale sulla base di procura generale dell’intestatario, comprensiva di ogni genere di operazioni attinenti al veicolo (sono esclusi i rivenditori in possesso di una procura speciale a vendere, a meno che nella procura non sia espressamente prevista la possibilità di richiedere la perdita di possesso).

- Il curatore fallimentare, non disponendo più l’intestatario al PRA del veicolo.


QUANTO COSTA

- € 32,00 imposta di bollo.

Come pagare

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- compilare gli altri campi con le informazioni di chi effettua il pagamento

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.

Deve essere fatto un pagamento per ogni singola operazione richiesta.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB.

1. Provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria, in originale o in copia conforme all’originale oppure in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di copia conforme all’originale

2. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario oppure documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale rappresentante

3. Ricevuta con il cd. IUV del pagamento tramite sistema PagoPa.

4. L’intestatario o altro soggetto autorizzato a presentare la perdita di possesso, deve compilare e firmare il modello NP3C


ATTENZIONE

Al termine della lavorazione della pratica è emessa una mera ricevuta e non è più previsto il rilascio di alcuna certificazione.

Le informazioni relative alla perdita e al rientro in possesso, non vengono mai riportate sul DU.

- Se il veicolo è riconsegnato all’intestatario, occorre presentare la pratica del rientro in possesso entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o della disponibilità del veicolo.


Le pratiche automobilistiche possono essere presentate tramite Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI con costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.

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Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023