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Trascrivere il sequestro conservativo

Sportello virtuale ACI

La trascrizione del sequestro conservativo è prevista all’art. 2693 del codice civile, che richiede, come unico requisito, che il provvedimento sia stato notificato al debitore.

Il sequestro conservativo può essere ordinato su un singolo bene oppure sulla generalità dei beni che fanno parte del patrimonio del debitore, in questo secondo caso è sufficiente che il richiedente identifichi nelle note di trascrizione i numeri di targa dei veicoli su cui trascrivere il sequestro conservativo.

Gli Avvocati devono rivolgersi - esclusivamente via PEC - all’ufficio PRA della provincia in cui ha sede lo studio professionale.

Il recapito di questa Direzione Territoriale ACI di Firenze, per gli studi professionali con sede a Firenze o in provincia di Firenze è:

Email Certificata (PEC): ufficioprovincialefirenze@pec.aci.it.

Nell’oggetto della PEC indicare: "Trascrizione sequestro conservativo su targa ______ creditore ______"(scrivere numero di targa del veicolo e nome e cognome o denominazione del creditore).


QUANTO COSTA

- Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Per effettuare il pagamento del costo complessivo di € 59,00 per ciascun sequestro conservativo da trascrivere, si deve procedere nel seguente modo:

Accedere al sito www.aci.it - menù servizi - Tutti i servizi - e scegliere il servizio denominato “Pagamento Formalità PRA presso UMC” oppure cliccare qui per accedere direttamente al servizio di pagamento on line

- dopo aver selezionato “nuovo pagamento” inserire i dati richiesti e specificare come codice pratica, il codice convenzionale C03301 - trasferimento di proprietà

- effettuare il pagamento della somma totale dovuta al PRA per la pratica

- compilare gli altri campi con le informazioni di colui che effettua il pagamento.

La ricevuta prodotta dal sistema verrà recapitata via posta elettronica in formato pdf, all’indirizzo e-mail indicato, entro pochi minuti dall’effettuazione del pagamento.

Se devono essere trascritti più sequestri, occorre effettuare un pagamento separato di euro 59,00 per ciascun sequestro da trascrivere.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Ciascun documento da allegare deve essere scannerizzato singolarmente in formato pdf (se il documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) e non deve superare il limite di 2 MB

1. Copia conforme del provvedimento di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria competente (decreto di sequestro o verbale di avvenuto sequestro) notificata al debitore e all’intestatario al PRA del veicolo, se persona diversa dal debitore; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia).

L’art. 52 del Dl n. 90 del 24/6/2014 ha introdotto il comma 9 bis all’art. 16 bis del DL n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, che prevede la possibilità per il difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale di poter rilasciare copie conformi all’originale, sia in formato analogico che in formato elettronico, del documento originale elettronico contenuto nel fascicolo informatico. L’avvocato potrà pertanto allegare alla PEC la copia conforme digitale del documento contenuto nel fascicolo elettronico della Cancelleria.

2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’Avvocato richiedente

3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del creditore

4. Occorre indicare i codici fiscali dell’intestatario al PRA, del creditore e dell’Avvocato richiedente

5. modello NP3C compilato e firmato dal richiedente.


CASI PARTICOLARI

- Il sequestro conservativo è trascritto anche se l’intestatario al PRA del veicolo è un soggetto diverso dal destinatario del provvedimento di sequestro, purché tale provvedimento sia stato notificato anche all’intestatario ai sensi dell’art. 12 D.M. 514/1992.

- L’annotazione del sequestro conservativo non impedisce la successiva trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo sottoposto a sequestro, ma l’atto di vendita trascritto successivamente non ha efficacia nei confronti del creditore procedente.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 25/10/2023


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