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Radiazione di un veicolo per esportazione definitiva all’estero

Per presentare al PRA la pratica di radiazione per esportazione è necessario prenotare un appuntamento.

E’ possibile prenotare un appuntamento direttamente dalla home page del sito di questa Direzione Territoriale ACI nella sezione In sede - prenotazione servizi PRA oppure cliccando qui

Nella piattaforma si accede con il proprio account SPID, o C.I.E. (carta di identità elettronica) oppure con le credenziali di registrazione al sito ACI. Dopo aver inserito il numero di targa del veicolo e scelto a quale PRA rivolgersi occorre selezionare la voce "Cessare dalla circolazione un veicolo" e poi "per esportazione U.E." oppure "per esportazione extra U.E." a seconda del Paese in cui sarà esportato il veicolo.

L’agenda è aperta per i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui si sta accedendo, in prima mattinata si apre una nuova data lavorativa prenotabile.


Fermi amministrativi, altri gravami, perdita di possesso e ipoteca non scaduta

Prima di trasferire il veicolo all’estero consigliamo di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame o vincolo con una visura PRA.

Non è possibile radiare un veicolo dal PRA se prima non si cancellano i fermi amministrativi iscritti.

L’annotazione della sospensione del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di radiazione.

Non è possibile radiare per esportazione se sul veicolo è annotata una perdita di possesso: bisogna prima annotare il rientro in possesso.

In presenza di altri vincoli, come ipoteche non scadute o vincoli di natura giudiziaria (pignoramenti, sequestri ecc.) occorre allegare alla richiesta di radiazione l’atto che dimostra l’assenso alla radiazione o il venir meno del vincolo.


La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve essere effettuata prima dell’effettiva esportazione a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito positivo.


CHI PUO’ RICHIEDERE LA RADIAZIONE

La radiazione per esportazione deve essere richiesta dall’intestatario al PRA oppure dall’avente titolo (art. 103 del Codice della Strada).

Sono "avente titolo": l’erede dell’intestatario del veicolo, con atto di accettazione di eredità non trascritto al PRA in bollo da € 16 con firma dell’erede autenticata oppure chiunque abbia a proprio favore l’atto di vendita del veicolo non trascritto al PRA in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata (* vedi casi particolari).


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Targhe del veicolo

2. Documenti del veicolo (Certificato di proprietà o Foglio complementare e carta di circolazione oppure Documento unico di circolazione e proprietà)

In caso di smarrimento/furto/distruzione di una o entrambe le targhe o di uno o entrambi i documenti del veicolo occorre la relativa denuncia in originale o in copia conforme all’originale oppure fotocopia della denuncia e dichiarazione sostitutiva di copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia.

3. Documento di identità in corso di validità di chi esporta il veicolo (proprietario o acquirente o erede) e tessera sanitaria.

Dopo la radiazione, il veicolo può circolare per raggiungere il Paese estero di destinazione richiedendo il Foglio di via e la targa provvisoria (art. 99 del Codice della strada) alla Motorizzazione civile o agli Sportelli Telematici dell’Automobilista presso le delegazioni ACI o le agenzie di pratiche automobilistiche.

Il PRA non rilascia il foglio di via per circolare e la targa provvisoria.


MODULISTICA

1. Istanza Unificata compilata e firmata dal soggetto dichiarante (intestatario o avente titolo). Se la richiesta è presentata personalmente dall’intestatario o dall’avente titolo, non occorre precompilare il modello, perché sarà redatto digitalmente direttamente allo sportello.

2. In caso di più intestatari o aventi titolo, il primo compila e firma l’Istanza unificata, gli altri la delega

3. Se l’intestatario o l’avente titolo non può presentarsi personalmente: Istanza Unificata compilata e firmata dall’intestatario o avente titolo e delega compilata e firmata dal soggetto dichiarante (intestatario o avente titolo).

Il delegato dovrà presentarsi personalmente con la documentazione necessaria, la modulistica richiesta e con il proprio documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria e la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante.


QUANTO COSTA

La radiazione per esportazione sia in un Paese dell’Unione Europea che extra U.E. costa € 59.26.

L’importo è comprensivo di:

1. Emolumenti e diritti PRA: € 13,50

2. Diritti Motorizzazione: € 10,20

3. Imposta Bollo: € 32,00

4. Spese PagoPa per versamenti per Motorizzazione: € 3.56.

Il pagamento avviene direttamente allo sportello con PagoBancomat.

Non sono accettate le carte di credito.

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori (variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.



CASI PARTICOLARI

1. (*) Ulteriore documentazione necessaria in caso di radiazione da proprietario non intestatario o avente titolo

- Se il veicolo è stato venduto ed è esportato dall’acquirente, occorre allegare anche la dichiarazione di vendita verbale in bollo da € 16,00 con la firma del venditore intestatario autenticata

- Se il veicolo è esportato dall’erede dell’intestatario, occorre allegare, anche l’atto di accettazione di eredità in bollo da € 16 con firma degli eredi autenticata.

Dove autenticare la firma dell’intestatario e del suo erede

Autenticare una firma vuol dire che il pubblico ufficiale deve verificare l’identità della persona che firma e dichiarare che la firma è stata fatta in sua presenza.

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, gli Uffici Comunali, il PRA, la Motorizzazione Civile e i titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista, istituiti presso le agenzie di pratiche auto, comprese le delegazioni ACI.

Se l’autentica di firma è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente la pratica di radiazione per esportazione, bisogna pertanto essere in possesso di tutta la documentazione necessaria anche per la pratica di radiazione per esportazione.

L’intestatario o l’erede dell’intestatario devono presentarsi personalmente con il proprio documento di identità in corso di validità. Non devono portare la marca da bollo. L’importo di 16 euro si paga direttamente al PRA in aggiunta al costo della radiazione.

Se il veicolo è intestato a una società deve presentarsi personalmente il legale rappresentante munito dei poteri di firma per gli atti di straordinaria amministrazione con il proprio documento di identità in corso di validità e codice fiscale e una visura camerale rilasciata entro i 6 mesi dall’autentica oppure dichiarazione sostitutiva.

2. VEICOLO GIA’ ESPORTATO E IMMATRICOLATO ALL’ESTERO

In questo caso non sono fatti controlli sulla regolarità della revisione, perché questi veicoli hanno superato tutti i controlli e le verifiche previste ai fini dell’idoneità alla circolazione da parte delle Autorità del Paese estero di destinazione.

Alla richiesta di radiazione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Fotocopia fronte e retro della carta di circolazione estera

2. Targhe e la carta di circolazione o Documento unico di circolazione e proprietà, se non trattenuti dalle Autorità estere che hanno provveduto alla reimmatricolazione.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di un altro Paese facente parte della UE, nessun’altra documentazione è richiesta.

Se le targhe e i documenti di circolazione sono stati trattenuti dall’Autorità di uno Stato non facente parte della UE, il richiedente la cancellazione deve allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante tale circostanza.

3. Certificato di proprietà cartaceo.

Se il documento è stato trattenuto dalle Autorità estere in fase di immatricolazione, è necessario allegare l’attestazione di avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità estera o unadichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto ritiro del Certificato di proprietà in fase di immatricolazione.

Se invece il Certificato di proprietà è stato smarrito o oggetto di furto o distruzione dovrà essere allegata la relativa denuncia o la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

4. Documento di identità in corso di validità dell’intestatario.


Data ultimo aggiornamento di questo articolo: 08/11/2023


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