Home > In Evidenza > Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione
Nuova disciplina delle radiazioni per esportazione
A seguito di una serie di chiarimenti interpretativi sulle disposizioni in materia di radiazione per esportazione in Paesi Extra UE, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, fermo restando l’idoneità della bolla doganale e fattura con vidimazione doganale, l’avvenuta esportazione all’estero di un veicolo non può essere comprovata dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione), ma è necessario acquisire la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE, attraverso il sistema di tracciamento dei movimenti di esportazione (o di transito) e dall’MRN (Movement Reference Number). Pertanto, in assenza della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell’Autorità straniera, sarà necessaria anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link “tracciamento movimento di esportazione” o di transito (MRN)”, accessibile da chiunque sul sito web dell’Agenzia delle Dogane https://www.agenziadoganemonopoli.g... In alternativa al messaggio dell’MRN è possibile produrre idonea documentazione rilasciata dagli uffici di esportazione, comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dal territorio dell’UE. E’ consultabile la versione aggiornata della scheda radiazioni per esportazione (vers. 3.0) contenente le nuove disposizioni da applicarsi alle formalità presentate per la prima volta a decorrere dal 12 settembre p.v.