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Provincia di Genova Regione Liguria

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Trascrizione sentenza dichiarativa di fallimento

L’art. 88, comma 2, della legge fallimentare prevede che il curatore fallimentare notifichi un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento agli uffici competenti, perché sia trascritta nei pubblici registri.

COME AVVIENE LA NOTIFICA

La notifica della sentenza di fallimento viene eseguita, su richiesta del curatore fallimentare, dall’ufficiale giudiziario secondo le modalità previste dall’art.137 e seg. c.p.c., mediante:
- consegna diretta da parte dell’ufficiale giudiziario di copia conforme della sentenza di fallimento;
- trasmissione di raccomandata giudiziaria
- posta elettronica certificata PEC (così come recentemente previsto dall’art. 149 bis c.p.c. all’indirizzo: ufficioprovincialegenova@pec.aci.it

La formalità viene eseguita in esenzione da imposte e diritti se notificata nelle forme sopracitate

COSA ALLEGARE ALLA RICHIESTA NOTIFICATA

- Copia autentica dell’estratto della sentenza di fallimento rilasciata dalla cancelleria del tribunale. La copia conforme è esente dall’imposta di bollo nei casi previsti dall’art.18 del T.U. Sulle spese giudiziarie (DPR n. 115/2002).
- Nota di trascrizione sul modello NP3C compilata e firmata digitalmente dal curatore fallimentare. Nel modulo vanno indicati il numero di targa, i dati anagrafici del fallito e gli estremi della sentenza di fallimento.

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA AGLI SPORTELLI DEL PRA

Il curatore può anche chiedere la trascrizione della sentenza di fallimento o del relativo estratto direttamente agli sportelli del PRA. In questo caso il curatore deve compilare la nota di richiesta NP3C e allegare la sentenza o l’estratto in copia conforme pagando gli importi dovuti:

- IPT in misura fissa
- imposta di bollo
- emolumenti

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE AI NOSTRI SPORTELLI

- Copia autentica della sentenza dichiarativa di fallimento o dell’estratto della stessa. La copia conforme è esente dall’imposta di bollo nei casi previsti dall’art.18 del T.U. Sulle spese giudizierie (DPR n.115/2002)
- Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale o Foglio Complementare quando disponibile. In caso di assenza del documento di proprietà il PRA aggiorna l’archivio magnetico senza rilasciare un nuovo Certificato di Proprietà Digitale.
- Documento d’identità in corso di validità del curatore fallimentare
- Nota di trascrizione sul modello NP3C debitamente compilata e firmata dal curatore fallimentare.

Se il curatore non può presentare personalmente la pratica deve compilare e firmare anche una delega e il delegato deve presentarsi con un suo documento d’identità in corso di validità e una fotocopia fronte e retro del documento d’identità del curatore.

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI SPORTELLI

Per questa pratica non è necessario fornirsi di appuntamento

ORARI

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 Il venerdì dalle 8,00 alle 12,00


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