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Fermo amministrativo

Come posso sapere se sul mio veicolo ci sono fermi amministrativi?

E’ possibile verificare se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo tramite questo link. Il servizio è reso a tutti gli interessati (cittadini ed Operatori professionali) a titolo gratuito ed informa della presenza di un vincolo o gravame sul veicolo. Per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura o una certificazione. In assenza di vincoli o gravami sul veicolo, non verrà restituito alcun messaggio.

Come devo fare per cancellare il fermo amministrativo?

La cancellazione del fermo amministrativo iscritto sul veicolo si ottiene effettuando per intero il pagamento del debito per il quale il fermo è stato iscritto. A seguito del pagamento, con provvedimento di revoca emesso dall’1/01/2020, il concessionario alla riscossione comunicherà telematicamente al PRA la revoca del fermo amministrativo.

La cancellazione del fermo amministrativo con provvedimento di revoca emesso entro il 31/12/2019 continua ad essere effettuata su richiesta di parte da presentarsi tramite mail o PEC (vedi revoca fermo amministrativo in guida alle pratiche automobilistiche).

Se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, può essere demolito o radiato per esportazione?

L’autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere demolito oppure radiato per esportazione. Occorre prima procedere alla revoca fermo amministrativo.

Se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, può essere venduto?

L’autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere venduto, ma l’acquirente, che lo acquista col vincolo del fermo amministrativo, non lo può utilizzare su strada.

Se il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, può circolare?

L’autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare ed è sanzionabile colui che lo utilizza in presenza di fermo amministrativo iscritto al PRA. In caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, qualora vengano causati danni a terzi, l’assicurazione può rivalersi sul conducente/proprietario.