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NOVITA’ AUTENTICA DI FIRMA D.L. 223/06 CONVERTITO IN L.248/06
AUTENTICA DI FIRMA-NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO BERSANI D.L. 223/06 CONVERTITO IN LEGGE 248/2006.
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli dell’Automobilista di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, i titolari delle delegazioni dell’ Aci e delle Imprese di consulenza automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ Aci che gestiscono il PRA. (art. 7 del decreto legge n.223 del 04 luglio 2006). In tale circostanza, gli Uffici comunali potranno chiedere l’assolvimento dei diritti di segreteria; gli altri soggetti abilitati forniranno il servizio gratuitamente.
AVVERTENZE IMPORTANTI
sul retro del certificato di proprietà deve essere già redatta la dichiarazione di vendita, riportando nel riquadro "M" e "T" i dati anagrafici o la denominazione sociale del soggetto acquirente con relativo codice fiscale o partita IVA.
la firma del venditore deve avvenire davanti all’addetto che autentica e non prima
è necessario esibire un documento di identità e relativa fotocopia; nel caso di legale rappresentante di società occorre anche copia di Certificazione Camerale attuale per attestarne i poteri di firma oppure Statuto e Delibera Societaria o dichiarazione sostitutiva.
E’ UTILE SAPERE CHE
gli atti relativi a: successioni, successioni con vendita, vendite di quota parte, vendite di veicoli privi di Certificato di Proprietà muniti del vecchio Foglio Complementare, vanno redatti su foglio a parte sul cui retro verrà effettuata l’autentica di firma
il personale allo sportello, verifica esclusivamente la documentazione, fornisce la necessaria consulenza, la modulistica predisposta ed autentica la sottoscrizione, al fine della presentazione delle richieste di annotazione nei registri del P.R.A.