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Esenzione della tassa automobilistica a causa della disabilità

Chi ha diritto alla esenzione della tassa automobilistica a causa della disabilità?

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica può essere richiesta da:

1. Persone non vedenti (ciechi totali, parziali, ipovedenti gravi) (art.50, commi 1 e 3, della L.342/2000) ;

2. Persone sorde(sordità dalla nascita o preverbale) (art. 50, commi 1 e 3, L. 342/2000);

3. Persone con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento (art.30, comma 7, L. 388/2000);

4. Persone pluriamputate (art.30, comma 7, L. 388/2000);

5. Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione (art. 30, comma 7, L.388/2000;

6. Persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L.449/1997);

7. Sindrome di down titolari di indennità di accompagnamento (v. punto 3)

I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.12 marzo 1999, n. 68, art.1). La Legge 3 aprile 2001, n. 138 agli articoli 2, 3 e 4 individua esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda, invece, la definizione di sordo l’art. 1, co. 2, L. n. 381/1970, come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 95, recita testualmente “…si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva …”.

I disabili elencati ai punti 3, 4 e 5 sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl. In particolare, i disabili di cui al punto 4 e 5 sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.

I disabili indicati al punto 6 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

La sindrome di down al punto 7 è equiparata a disabilità mentale.

Infine, si precisa che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta solamente:

se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona disabile;

per un solo veicolo nel caso in cui il disabile ne possegga più di uno: infatti, al momento della presentazione della domanda dovrà indicare una sola targa.