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Quesito: E’ possibile rimettere in circolazione un veicolo radiato d’ufficio?
Risposta: L’art. 18, comma 1, della Legge 289/2002 (L. Finanziaria 2003), prevede, per i veicoli d’interesse storico e collezionistico radiati d’ufficio (individuati ora dall’articolo 60 del nuovo Codice della Strada, cioè iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), la possibilità di reiscrizione al PRA, conservando, in deroga alla normativa vigente, targhe e documenti originari del veicolo. Premesso che la reiscrizione al P.R.A. del veicolo radiato dovrà precedere l’annotazione nei registri D.T.T., è indispensabile che il cittadino sia in possesso di targhe e carta di circolazione in originale. Inoltre, per richiedere la reiscrizione, dovranno essere esibiti agli Uffici del PRA: attestazione del pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50% con una retroattività triennale a decorrere dall’anno precedente a quello in cui si chiede la reiscrizione. La Regione Puglia ha indicato come base di calcolo della tassa la misura forfetaria prevista dall’art. 63 Art. 63 Legge 342/2000, comma 4; copia del certificato d’iscrizione ad uno dei Registri indicati dal citato art. 60 del Nuovo Codice della Strada, nonché la carta di circolazione ed il foglio complementare originari, di ognuno dei quali dovranno essere trattenute agli atti due copie conformi. Qualora il foglio complementare (o l’eventuale duplicato a suo tempo rilasciato) non sia disponibile dovrà essere prodotta denuncia agli organi di polizia di smarrimento, furto o distruzione (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, considerato che non interessano le vicende giuridiche del veicolo antecedenti la reiscrizione, in quanto lo stesso risulta radiato dal PRA, possono verificarsi le seguenti alternative:
A) reiscrizione a nome dell’intestatario precedente: il proprietario già intestatario presenta dichiarazione di proprietà redatta nella forma della scrittura privata autenticata ex art. 7 L248/2006 in bollo, in cui chiede la reiscrizione del veicolo a proprio nome con la stessa targa;
B) reiscrizione a nome dell’acquirente: lo stesso dovrà munirsi di titolo traslativo a proprio favore autenticato ex art. 7 L248/2006 in bollo. Ambedue i titoli di cui sopra possono essere formati direttamente agli sportelli del PRA in fase di richiesta della pratica in argomento.
Per completezza di argomentazione si precisa che nel caso nel caso in cui la Carta di Circolazione originale non sia disponibile, l’iscrizione al PRA dovrà essere preceduta dal rilascio del duplicato di tale documento da richiedere presso il D.T.T..