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Quesito

Domanda - Devo annotare al PRA la sospensione del fermo amministrativo come disposto dal concessionario dei tributi, come devo procedere.

Risposta – L’Agenzia dell’Entrate, rispondendo all’interpello presentato dal PRA ha confermato che anche l’annotazione della sospensione del Fermo rientra nell’art.2 – comma 7 del D.lgs. n.98/17e pertanto deve essere effettuata d’ufficio, a cura dei Concessionari e degli Agenti per la riscossione. Pertanto, le annotazioni del provvedimento di sospensione del Fermo Amministrativo (comprese quelle in autotutela) non dovranno più essere richieste agli Uffici PRA a cura della parte ma dovranno essere comunicate d’ufficio, esclusivamente per via telematica, al sistema PRA dai Concessionari della riscossione. Si precisa che tale disposizione si applica ai provvedimenti di sospensione del Fermo Amministrativo non ancora annotati ed emessi dai Concessionari della riscossione dal 1° gennaio 2020, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 98/17, nonché ai provvedimenti emessi dal Concessionario in autotutela, indipendentemente dalla data. Nel caso, quindi, in cui Lei si trovi in questa condizione, dovrà rivolgersi al Concessionario della riscossione che ha rilasciato il provvedimento stesso che, come detto, è tenuto ad annotare la sospensione del Fermo d’ufficio. Le sospensioni del fermo amministrativo basate su provvedimenti datati ante 2020 dovranno continuare a essere effettuate su richiesta di parte e con il pagamento di 32,00 euro a titolo di Imposta di bollo e dovranno essere domandate esclusivamente via PEC/mail agli Uffici PRA secondo le istruzioni contenute nel sito ACI.

Per eventuali ulteriori chiarimenti Le ricordo che l’URP dell’Ufficio può essere contattato al numero verde 800.18.34.34 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, esclusi i festivi.