Provincia di Lecce Regione Puglia

Home > FAQ > Formalità a tutela del veditore > Quesito

Quesito

Domanda – Buongiorno, ho venduto la mia macchina tempo fa ma l’acquirente non ha mai trascritto il passaggio di proprietà nè al PRA nè alla motorizzazione e mi continuano ad arrivare richieste di tasse automobilistiche o multe. Come posso fare a risolvere il problema?

Risposta – Buongiorno vi sono tre modi per risolvere il problema con diversa efficacia e retroattività. La prima possibilità, qualora non si ricordino tutti i dati relativi all’acquirente, consiste nell’avvalersi di quanto disposto dalla Circolare MEF 204/E/94.Sulla base di tale prassi è possibile annotare al PRA la perdita di possesso basata su una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto Notorio. Tale annotazione produce effetti ex tunc, ovvero, dalla data nella quale si è richiesta l’operazione al PRA, con efficacia solo per quanto concerne a tassa automobilistica. Altra possibilità è quella di avvalersi dell’art.11 del D.M 514/92. Detta norma consente a colui che è rimasto intestatario al PRA di sostituirsi all’acquirente nella trascrizione. In questo caso, se si dispone del titolo originale, la registrazione dello stesso produrrà effetti retroattivi alla data di autentica della sottoscrizione del titolo. Viceversa, nel caso in cui non si disponga del titolo originale, occorrerà formulare nuovamente la vendita facendo riferimento all’atto di vendita precedente, ma l’efficacia sarà ex tunc. In entrambi le fattispecie le spese di trascrizione: IPT, emolumenti e bollo sono a carico del richiedente. Ultima possibilità è quella, se vi sono i presupposti, di ricorrere al Giudice di Pace richiedendo una sentenza dichiarativa di proprietà in capo all’acquirente a far data dalla quale il negozio giuridico della compravendita è stato posto in essere. In tal caso l’affetto della trascrizione deriva dalla data nella quale è avvenuto il trasferimento di proprietà del veicolo, così come individuata dal Magistrato nella sentenza. Qualora il valore della causa sia inferiore a 1033 euro, la trascrizione al PRA è esente da IPT mentre sconta emolumenti e bollo da corrispondere a cura del richiedente.

Pubblicato il 21 giugno 2021.