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Agevolazione Ipt disabili, chi può goderne?
I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità.
Chi può beneficiare dell’esenzione?
Per legge l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di veicoli si applica a favore delle seguenti categorie di disabili:
disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)
disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)
Il veicolo deve essere intestato al disabile, oppure alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico.
L’esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l’accompagnamento del disabile.
Il beneficio è riconosciuto per un solo veicolo. È possibile ottenere l’esenzione per un secondo veicolo solo se il primo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) prima dell’acquisto del nuovo.
Se il veicolo è venduto prima dei due anni dall’acquisto, è dovuto il versamento dell’IPT, salvo nel caso in cui il disabile sia stato costretto a cambiare veicolo in seguito a variazioni indispensabili dovute alla propria disabilità.
L’esenzione Ipt riguarda:
le autovetture, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido), fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
gli autoveicoli per trasporto promiscuo, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
gli autoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina (o ibrido) e fino a 2800 cc per i veicoli diesel (o ibrido), di potenza non superiore a 150 Kw se con motore elettrico
gli autoveicoli uso speciale con accesso per sedia a rotelle (codice Carrozzeria Motorizzazione SH)
le motocarrozzette
i motoveicoli per trasporto promiscuo
i motoveicoli per trasporti specifici