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Provincia di Palermo Regione Sicilia

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Basta certificati e atti di notorietà

Dal 1° gennaio 2012, in applicazione dell’art. 15 L. n. 183/2011 (c.d. Legge di stabilità), nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà saranno sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000.

I cittadini non saranno più tenuti a produrre certificati, attestanti stati, qualità personali e fatti di cui si è a conoscenza, agli organi della P.A o ai gestori di pubblici servizi (Es.: certificati di morte, certificati di residenza, certificati camerali, certificati attestanti iscrizione in albi ed elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni).

Le suddette certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e devono, a pena di nullità, riportare la dicitura << Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.15 Legge 12/11/2011 n°183) >>.

Il nuovo testo dell’art. 43, comma 1, del DPR 445/2000, introdotto con L. 183/2011, prevede che “Le P.A ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché i dati e i documenti che siano in possesso delle PP.AA, previa indicazione da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.