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Autentica di firma del legale rappresentante
In applicazione della Legge di Semplificazione 2012 (L. n. 183/2011), che pone il divieto assoluto per le Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati, nel caso di autentica della firma sulla dichiarazione di vendita del legale rappresentante, l’accertamento dei relativi poteri potrà essere effettuato mediante presentazione di:
a) visura camerale;
b) dichiarazione sostitutiva(solo per le persone giuridiche iscritte al Registro delle Imprese), nella quale dovrà essere dichiarata dall’interessato la qualità di legale rappresentante ed il possesso dei poteri per il compimento dell’atto di vendita. L’Ufficio procederà al controllo della veridicità della dichiarazione, mediante collegamento telematico alla banca dati delle Camere di Commercio;
c) statuto societario, anche in copia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all’originale;
d) procura generale in fotocopia o procura speciale in originale.
NOTA BENE! Per le persone giuridiche non iscritte alla Camera di Commercio (Es.: Associazioni, Fondazioni), non essendo ancora stati attivati i collegamenti telematici con le amminstrazioni certificanti, sarà necessario presentare l’atto costitutivo in copia conforme all’originale (in bollo) o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all’originale.
Nei casi di autentiche effettuate dai Comuni senza il preventivo accertamento dei poteri di firma:
1) l’interessato, che presenti al PRA la relativa formalità, dovrà produrre all’Ufficio uno dei documenti sopra elencati;
2) se, invece, la formalità viene presentata presso un’Agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche (STA esterno), sarà responsabilità della stessa procedere alla suddetta verifica ed integrare l’autentica con esplicito inciso sull’accertamento (Es.: poteri di firma accertati in data...... da..... in base a.....).