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Variazione dati dell’intestatario ed intestazione temporanea di autoveicoli e motoveicoli
Gli aspetti più importanti delle disposizioni contenute nell’art. 247 bis, introdotto dal succitato D.P.R, che entrano in vigore a decorrere dal 7 dicembre 2012, sono i seguenti:
1.Variazione denominazione dell’Ente intestatario della Carta di Circolazione.
In caso di variazione di denominazione dell’Ente intestatario della Carta di Circolazione, derivante anche da atti di trasformazione societaria che NON danno luogo alla nascita di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario è necessario procedere all’aggiornamento della Carta di circolazione ma NON è obbligatorio annotare la variazione al P.R.A.
Sono esenti dall’obbligo:
le variazione di denominazione di società e le trasformazioni societarie (ES.: da società di persone - tipo S.N.C – in società di capitale – tipo S.p.A, o viceversa);
le società di leasing (art. 58 T.U. Bancario) e le società esercenti attività di noleggio senza conducente (art. 58 co. 6 D.lgs. n. 446/1997);
le variazioni dati anagrafici.
Nel caso di vendita del veicolo a terzi da parte di una società che non ha aggiornato la variazione, in quanto non obbligata, nell’autentica dell’atto di vendita dovrà essere citata sia la denominazione precedente che quella attuale, o in alternativa si dovrà allegare alla formalità la documentazione attestante l’intervenuta variazione.
2.Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
In caso di intestazione temporanea per periodi superiori a 30 giorni, gli Uffici della Motorizzazione dovranno provvedere all’aggiornamento della Carta di Circolazione, mentre non dovranno essere effettuati gli aggiornamenti nell’archivio PRA e sul Certificato di Proprietà.