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Cancellazione del Fallimento
L’art. 119 Legge Fallimentare prevede che il decreto di chiusura sia pubblicato nelle forme previste dall’art. 17 della medesima legge, cioè con notifica al pubblico ministero, al debitore, al curatore e al richiedente il fallimento e trasmessa per estratto al registro delle imprese. Non è previsto, invece, come per la trascrizione dell’estratto della sentenza di fallimento, la notifica d’ufficio ai pubblici registri per i beni immobili e mobili registrati.
Ne deriva che la cancellazione del fallimento viene eseguita al PRA su istanza della parte con il versamento degli importi di legge.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Titolo Decreto di chiusura del fallimento o altri titoli idonei quali ad esempio il decreto di avvenuta esecuzione del concordato fallimentare, il provvedimento di revoca del fallimento. Il provvedimento deve essere allegato in copia conforme all’originale.
Non è, invece, titolo idoneo alla cancellazione del fallimento il programma di liquidazione ex art. 104 ter L.F.
- Certificato di proprietà. In assenza di Cdp occorre chiedere il duplicato anche contestualmente alla richiesta di cancellazione del fallimento.
- Nota NP3
IMPORTI
- IPT in misura fissa (€ 196,00 per la provincia di Reggio Calabria)
- Emolumenti € 27,00
- Imposta di bollo € 48,00.
Questi importi si versano in contanti o con bancomat. Sono escluse le carte di credito.