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Cancellazione del Pignoramento
La trascrizione del pignoramento può essere cancellata tramite richiesta di annotazione dell’ordinanza di cancellazione del pignoramento emesso dal giudice dell’esecuzione. Anche nel caso di estinzione del pignoramento per decorso del termine (art. 562 c.p.c.) è necessaria l’ordinanza del giudice che ne ordini la cancellazione.
L’art. 164-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che "la cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito".
Le nuove disposizioni di cui all’art. 164-ter si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dall’11 dicembre 2014.
L’atto di consenso o di rinunzia autenticato rilasciato dal creditore procedente, se ha effetto di rinunzia della procedura esecutiva da parte del creditore procedente, di per sé non può costituire titolo idoneo a fare venire meno l’efficacia de pignoramento che potrà quindi estinguersi solo previa cancellazione secondo le modalità sopra indicate.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Titolo: ordinanza di cancellazione in copia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del tribunale o la dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento, ai sensi dell’art. 164-ter disp. att. c.p.c., redatta nella forma della scrittura privata autenticata da un notaio.
- Certificato di Proprietà: qualora la formalità venga eseguita senza esibizione del CdP, la cancellazione verrà annotata in archivio ma non verrà rilasciato un nuovo CdP.
- Nota mod. NP3.
IMPORTI
- Emolumenti € 27,00
- Imposta di bollo:
- € 48,00 con rilascio del CdP;
- € 32,00 senza rilascio del CdP.
Questi importi si versano in contanti o con bancomat. Sono escluse le carte di credito.