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Veicoli ultratrentennali

I veicoli storici “ultratrentennali” sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica?

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli ed i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

  • costruiti da oltre trent’anni (salvo prova contraria, l’anno di costruzione coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato);
  • non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica.

L’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico). Qualora però il veicolo ultratrentennale venga posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria di Euro 28,40 per gli autoveicoli o di Euro 11,36 per i motoveicoli .

La predetta tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.